Rigettati gli impegni della Società che opera come intermediario iscritto nella Sez. D del Rui Condotte fuorvianti e mancata informazione ai clienti
Con il Provvedimento n. 28011 l’Antitrust ha concluso il procedimento – avviato nel settembre 2018 – nei confronti di Compass Banca Spa e delle Compagnie assicurative Europ Assistance Italia, Metlife Europe Dac e Metlife Europe Insurance Dac, teso a verificare l’esistenza o meno di condotte scorrette delle parti nei confronti dei consumatori, ciascuna nel proprio ruolo.
Alla Società di finanziamento si contestava l’aver prospettato ai richiedenti la stipula di polizze assicurative quale condizione necessaria per l’accesso al prestito; alle Imprese emittenti dei contratti il non aver vigilato sull’attività di collocamento da parte di Compass, pur essendo a conoscenza dell’abbinamento forzoso tra prodotti di finanziamento e prodotti assicurativi.
Secondo quanto rilevato dall’AGCM, a partire dal 2017 esistevano tra le Compagnie e Compass accordi di intermediazione che consentivano alla finanziaria – iscritta nella Sez. D del RUI – di collocare polizze collettive (di cui Compass stessa era il solo contraente) unicamente abbinate ai prodotti di finanziamento – ma, sottolinea ripetutamente l’Authority, per nulla attinenti con essi – in maniera totalmente autonoma anche rispetto alla scelta della modalità di collocazione e promozione; Compass aveva l’obbligo di utilizzare la modulistica precontrattuale e contrattuale fornita dalle società di assicurazioni. Il premio veniva corrisposto anticipatamente, di solito in un’unica soluzione, dalla stessa Compass (cui veniva riconosciuta una provvigione tra il 15% e il 55%) e poi addebitato al cliente sulle rate del finanziamento.
Il punto è che la finanziaria utilizzava modalità di collocamento tali da indurre il consumatore a ritenere la sottoscrizione del prodotto assicurativo obbligatoria ai fini dell’ottenimento del prestito, ad esempio “attraverso la sottoscrizione dei contratti assicurativi non immediatamente compresa al momento della stipula del finanziamento, oppure attraverso condotte fuorvianti e di vendita ‘forzata’ dei prodotti assicurativi o, ancora, senza fornire alcuna informativa sulla natura facoltativa dei prodotti assicurativi, né consegnare la documentazione contrattuale della polizza all’atto della sottoscrizione”.
Tanto è vero che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, i clienti chiedevano il rimborso della quota di premio assicurativo relativa al periodo di copertura non goduto; e solo allorché tale richiesta veniva rigettata, con la motivazione che i due prodotti non erano collegati, i consumatori comprendevano la natura facoltativa del contratto assicurativo.
Nel corso dell’indagine, l’AGCM ha riscontrato nei consumatori la scarsa comprensione della natura dei contratti assicurativi sottoscritti, non adeguati alle reali esigenze dei beneficiari del prestito e collocati in base ad una politica commerciale particolarmente spinta.
Nel corso del procedimento, sia Compass che le Compagnie hanno presentato alcuni impegni con l’obiettivo di sanare i profili di illegittimità evidenziati dall’AGCM. Gli impegni di Compass sono stati rigettati dall’Antitrust (concorde l’IVASS con tale decisione) e la finanziaria è stata sanzionata per pratica commerciale scorretta e aggressiva: l’importo comminato è di € 4.700.000. Gli impegni assunti dalle Imprese assicurative, invece, sono stati ritenuti idonei a eliminare le criticità rilevate.