Non solo adeguato, ma anche coerente

Settembre 29, 2020by Alessandra Schofield
CGPA EUROPE – ITALIA

La Professoressa Ordinaria di Diritto Privato dell’Università di Firenze Anna Carla Nazzaro è intervenuta nell’ambito della presentazione del Rapporto Annuale 2019 CESIA – il 28 settembre 2020 – offrendo un approfondimento sul ruolo dell’intermediario alla luce in particolare del Provvedimento 97 IVASS emanato all’inizio di agosto. 

La situazione pandemica ha riconfermato l’esigenza dei consumatori di poter far riferimento agli intermediari, sia pure avvalendosi di diverse modalità di contatto. Secondo Anna Carla Nazzaro questo ruolo importante richiede una evoluzione da parte dei professionisti del settore: bisogna diventare intermediari nel vero senso della parola, soprattutto nel rapporto con il cliente. Da questo punto di vista, norme specifiche impongono obblighi sia a livello informativo sia, soprattutto, obblighi di valutazione in termini di coerenza, di adeguatezza e, a volte, di appropriatezza.

L’articolo 119 ter del Codice delle Assicurazioni Private, come noto, definisce in linea generale quale deve essere il comportamento dell’intermediario nel momento in cui si rivolge ad un cliente offrendogli un contratto.

La norma indica con chiarezza che prima della conclusione di un contratto di assicurazione il distributore di prodotti assicurativi deve acquisire informazioni dal cliente utili ad identificare le esigenze del contraente al fine di valutare l’adeguatezza del contratto offerto. 

Una volta acquisite queste informazioni, l’intermediario deve però anche fornire al contraente informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile.

Il secondo comma della norma recita poi che qualunque contratto proposto deve essere coerente con le richieste del cliente, mentre il terzo comma indica che qualora venga offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il distributore fornisce al contraente la “raccomandazione personalizzata”.

Il Provvedimento IVASS numero 97/2020, che entrerà in vigore nel marzo 2021, va a modificare – tra gli altri – il Regolamento 40 del 2018, intervenendo sull’art. 56 – relativo alla necessità di fornire l’informativa precontrattuale al cliente – e l’art. 58, che impone una vera e propria valutazione delle richieste e delle esigenze del contraente e fa quindi riferimento a quella che potrebbe essere definita una valutazione di adeguatezza, coerenza e appropriatezza.

Per quanto riguarda l’articolo 56, sostanzialmente il Provvedimento ha operato dell’articolo una modifica che tende a semplificare il contenuto dell’informativa precontrattuale. Come spiegato anche nella relazione illustrativa dell’Istituto, il principio è quello di aggregare diversi tipi di informazioni, quelle di natura statica e quelle di natura dinamica: le prime sono le informazioni sul distributore, le seconde sono invece relative al prodotto. Il medesimo articolo tenta poi di riorganizzare la quantità delle informazioni in direzione di una maggiore razionalità.

Più interessante, a parere della Dott.ssa Nazzaro, la modifica attuata all’articolo 58 introducendo il comma 4-bis. Secondo questo articolo i distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura. L’aggettivo “coerente” rappresenta una modifica rispetto alla normativa precedente, che faceva riferimento all’adeguatezza con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato.

Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato lo informano di tale circostanza prima della sottoscrizione del contratto, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.

La ragione della richiesta di questa valutazione di coerenza risiede sostanzialmente nel fatto che si tutela il contraente, quindi il soggetto debole – che si suppone mediamente disinformato – addossando all’intermediario l’obbligo di prestare al cliente una sorta di consulenza, consiglio e assistenza.

Bisogna però chiedersi come riempire di contenuti questo obbligo a carico dell’intermediario di valutare la coerenza con riguardo alle esigenze del contraente, dal momento che a tale scopo l’intermediario deve comunque raccogliere determinate informazioni dal contraente stesso che però ha probabilmente scarsa conoscenza sia delle proprie necessità sia degli strumenti che potrebbero essergli utili.

La soluzione del problema – secondo Nazzaro – può essere trovata soltanto in un rapporto continuativo e circolare tra l’informazione che viene fornita dal cliente relativamente ai propri bisogni e l’informazione che viene fornita invece dall’intermediario con riguardo agli strumenti che possono soddisfare i bisogni del cliente, nel quale la maggiore informazione da parte del cliente qualifica meglio l’operato dell’intermediario, ma l’informazione dell’intermediario riesce a aiutare il cliente a dare informazioni maggiori e sicuramente più centrate.

Qui si pone anche il problema dei questionari, normalmente insidiosi e contenenti domande difficilmente comprensibili al cliente, in quanto non possiede le competenze necessarie.

Diventare intermediari, insomma, significa riscoprire un ruolo che non è soltanto un ruolo burocratico e teso ad evitare le conseguenze negative per aver consigliato una polizza non perfettamente adeguata, ma un ruolo professionale nel quale ci si pone di fronte al cliente come un consulente a tutti gli effetti. 

Alessandra Schofield

Iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, da oltre vent'anni sono vicina alle realtà associative di primo e di secondo livello degli Agenti d’assicurazione, prestando consulenza professionale nell’ambito della comunicazione. All’attivo ho anche un’esperienza nel mondo consumeristico. Attualmente collaboro con AUA Agenti UnipolSai Associati, dedicandomi a questo grande e coinvolgente progetto con passione ed entusiasmo.