Polizze abbinate ai finanziamenti percepite come obbligatorie

Spremuta di limoni in vista | Milocca - Milena Libera

L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha comminato a Compass Banca S.pA una sanzione pecuniaria da € 250.000 per aver collocato – almeno dal gennaio 2015 – polizze assicurative in abbinamento ai prestiti personali da essa erogati e non connesse ai prestiti stessi, con modalità tali da condizionare i consumatori a doverle sottoscrivere pur di ottenere il prestito personale. 

Nel novembre 2019 l’Autorità accertava la pratica commerciale scorretta (in violazione degli artt. 24 e  25, lettera a), del Codice del Consumo) dell’inserimento obbligatorio del premio assicurativo nella rata mensile del prestito, che quindi risultava incrementata rispetto alla rata del solo finanziamento.

Inoltre – assoggettati a tale modalità che faceva percepire la polizza come obbligatoria ai fini dell’ottenimento del prestito o addirittura come facente parte di un pacchetto unico – ai consumatori non era evidentemente consentito di esprimere liberamente la propria adesione alle polizze distribuite a copertura di eventi estranei al credito. 

Tanto più che, con buona pace degli innumerevoli adempimenti cui sono – giustamente, sottolineiamo – obbligati gli intermediari assicurativi professionisti, ai clienti non veniva consegnata alcuna documentazione precontrattuale e contrattuale contenente le caratteristiche delle polizze.

Dopo il provvedimento di novembre, Compass ha apportato alcune modifiche alla procedura, senza tuttavia smettere di richiedere la contestuale sottoscrizione del contratto di erogazione del finanziamento personale e della polizza non connessa al prestito (sospesa solo a partire dal 1° maggio 2020). 

Ma le modifiche, secondo l’Autorità, non sono state sufficienti a garantire la certezza dell’assenza di vincoli tra finanziamento e polizza e la cessazione dell’attività non fa venir meno l’infrazione. Da qui l’irrogazione della sanzione.

Tra le contestazioni di Compass, riguardo all’inclusione del premio della polizza nel finanziamento e nelle rate di restituzione, il fatto che tale modalità sarebbe oggettivamente giustificata dal fatto che la clientela della società finanziaria è costituita da soggetti che, in genere, si trovano in condizioni di bisogno e il premio della polizza, inserito nella rata del prestito personale, costituirebbe uno strumento utile, e talvolta imprescindibile, per il pagamento della polizza che altrimenti i soggetti finanziati non sarebbero in grado di sottoscrivere.

Ma il principio – ammesso e non concesso, dato che la documentazione del contratto non viene resa disponibile, quindi non è dato conoscerne contenuti, clausole ed esclusioni – non sarebbe evidentemente in discussione in sé.

Veramente becero è il modo in cui il consumatore viene trattato, in totale dispregio di qualsiasi diritto alla trasparenza, alla consapevolezza d’acquisto, all’adeguatezza del contratto sottoscritto, all’informazione.

Veramente becera è la dequalificazione che ne discende della figura dell’intermediario professionista e del valore stesso della copertura assicurativa quale tutela di fronte agli imprevisti.

Il danno che questi soggetti producono ai consumatori, ad un’intera categoria di professionisti, alla reputazione dell’intero settore assicurativo è enorme.

E bene ha fatto l’Antitrust ad intervenire, così come bene hanno fatto IVASS e Banca d’Italia con la lettera al mercato dello scorso 17 marzo 2020.

Fonte foto: https://milocca.wordpress.com/

Alessandra Schofield

Iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, da oltre vent'anni sono vicina alle realtà associative di primo e di secondo livello degli Agenti d’assicurazione, prestando consulenza professionale nell’ambito della comunicazione. All’attivo ho anche un’esperienza nel mondo consumeristico. Attualmente collaboro con AUA Agenti UnipolSai Associati, dedicandomi a questo grande e coinvolgente progetto con passione ed entusiasmo.