Normativa utilizzo dell’Intelligenza Artificiale Informazione minori cybersicurezza nazionale
Normativa utilizzo dell’Intelligenza Artificiale Informazione minori cybersicurezza nazionale. L’AI Act – Regolamento UE 2024/1689 – è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri e, a differenza di una direttiva, non richiede un recepimento in senso tecnico. Di conseguenza, l’intervento normativo italiano consiste nell’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni europee e riguarda in particolare la designazione delle autorità nazionali competenti, l’attribuzione dei poteri di vigilanza, ispezione e sanzione, la disciplina dei relativi procedimenti, il coordinamento con le autorità settoriali, l’individuazione delle sanzioni applicabili, le disposizioni nazionali nei settori nei quali il regolamento lascia margini agli Stati e il coordinamento con il diritto del lavoro, sanitario, amministrativo, civile, penale e d’autore.
La relativa legge 23 settembre 2025, n. 132, recante Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025.
L’AI Act è entrato in vigore il 1° agosto 2024, ma l’applicazione delle sue disposizioni è stata articolata nel tempo. Dal 2 febbraio 2025 sono applicabili i divieti relativi alle pratiche di intelligenza artificiale considerate inaccettabili e gli obblighi in materia di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale; dal 2 agosto 2025 sono divenute applicabili le disposizioni europee sulla governance e le regole relative ai modelli di intelligenza artificiale per finalità generali e dal 2 agosto 2026 il Regolamento è applicabile in via generale, salvo le disposizioni per le quali si prevedono date diverse, comprese le disposizioni sulla trasparenza e la disciplina europea di vigilanza e applicazione.
In particolare, in seguito alle modifiche europee entrate in vigore il 27 luglio 2026, le regole sui sistemi ad alto rischio utilizzati negli ambiti indicati dall’allegato III si applicheranno dal 2 dicembre 2027, mentre le regole sui sistemi ad alto rischio incorporati nei prodotti regolamentati indicati nell’allegato I si applicheranno dal 2 agosto 2028.
Tra gli ambiti ad alto rischio rientrano, secondo il regolamento, determinati impieghi dell’IA nella biometria, nelle infrastrutture critiche, nell’istruzione, nel lavoro, nell’accesso ai servizi essenziali, nelle attività di polizia, nella migrazione, nell’amministrazione della giustizia e nei processi democratici.
La legge 132/2025 disciplina la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione e l’applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, e dichiara di promuovere un impiego corretto, trasparente, responsabile, antropocentrico e rispettoso dei diritti fondamentali.
Stabilisce, inoltre, che lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA debbano avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità tra i sessi e sostenibilità, e dispone espressamente che le norme nazionali siano interpretate e applicate conformemente al regolamento UE 2024/1689. Per quanto non previsto dalla disciplina italiana, si applicano le definizioni contenute nel regolamento europeo.
La legge stabilisce che l’impiego dell’intelligenza artificiale nel settore dell’informazione non debba pregiudicare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, la libertà di espressione, l’obiettività,
la completezza, l’imparzialità e la lealtà dell’informazione. Il trattamento dei dati personali connesso all’impiego dell’IA deve essere lecito, corretto, trasparente e compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e le informazioni relative al trattamento devono essere fornite in un linguaggio chiaro e semplice, in modo che l’interessato possa conoscere i rischi e, nei casi previsti, opporsi al trattamento.
Si introduce poi una disciplina nazionale specifica per l’accesso dei minori alle tecnologie di intelligenza artificiale. Per i minori di età inferiore ai quattordici anni sono necessari il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale e il rispetto della disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali. Il minore che abbia compiuto quattordici anni può invece prestare autonomamente il consenso al trattamento dei dati personali connesso all’utilizzo di sistemi di IA, purché le informazioni fornite siano facilmente accessibili e comprensibili.
La legge richiede che i sistemi e i modelli di IA siano sviluppati e utilizzati in modo da assicurare sicurezza, resilienza, protezione dalle alterazioni, correttezza dei processi, disponibilità, integrità e riservatezza dei dati. Le funzioni generali di controllo del mercato, ispezione e sanzione sono attribuite all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e viene attribuita particolare importanza alla sicurezza, alla resilienza e alla continuità operativa dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, secondo le modalità stabilite dalle amministrazioni competenti.



