IVASS avvia la cancellazione degli inoperativi dal RUI
Con il provvedimento n. 0204867/26 del 14 settembre 2026, l’IVASS comunica l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro Unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. La comunicazione, emanata dal Servizio Vigilanza Condotta di Mercato – Divisione Gestione RUI, è rivolta agli intermediari che, alla data della sua pubblicazione, risultano inoperativi da oltre tre anni, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Il procedimento con cui IVASS avvia la cancellazione degli inoperativi dal RUI si fonda sull’articolo 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 209/2005 e sull’articolo 30, lettera c), del Regolamento IVASS n. 40/2018, che prevedono la cancellazione dal Registro in caso di mancato esercizio dell’attività per oltre tre anni senza giustificato motivo. Ogni intermediario può verificare la propria posizione consultando il registro pubblico disponibile sul sito dell’IVASS, nel quale sono indicati sia lo stato di inoperatività sia la relativa data di decorrenza.
Gli interessati che ritengano che il protrarsi dell’inoperatività dipenda da un giustificato motivo possono presentare all’IVASS una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata dalla copia di un documento d’identità valido e da ogni eventuale ulteriore documento utile. La documentazione deve essere trasmessa entro il 1° ottobre 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo vigilanzacondottamercato@pec.ivass.it. Nell’oggetto del messaggio devono essere indicati il numero d’iscrizione, il cognome e nome oppure la ragione sociale e la dicitura cancellazione inoperativi 2026.
Trascorso inutilmente il termine previsto, l’IVASS procederà alla cancellazione dal Registro entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’avvio del procedimento. Il provvedimento precisa, tuttavia, che la cancellazione non comporta la perdita dei requisiti necessari per richiedere in seguito una nuova iscrizione al RUI, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge.
PROVVEDIMENTO_n._204867_26_del_14_09_2026_



