IVASS avvia la cancellazione degli inoperativi dal RUI

Settembre 16, 2026by Alessandra Schofield
IVASS avvia la cancellazione degli inoperativi dal RUI

Con il provvedimento n. 0204867/26 del 14 settembre 2026, l’IVASS comunica l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro Unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. La comunicazione, emanata dal Servizio Vigilanza Condotta di Mercato – Divisione Gestione RUI, è rivolta agli intermediari che, alla data della sua pubblicazione, risultano inoperativi da oltre tre anni, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Il procedimento con cui IVASS avvia la cancellazione degli inoperativi dal RUI si fonda sull’articolo 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 209/2005 e sull’articolo 30, lettera c), del Regolamento IVASS n. 40/2018, che prevedono la cancellazione dal Registro in caso di mancato esercizio dell’attività per oltre tre anni senza giustificato motivo. Ogni intermediario può verificare la propria posizione consultando il registro pubblico disponibile sul sito dell’IVASS, nel quale sono indicati sia lo stato di inoperatività sia la relativa data di decorrenza.

Gli interessati che ritengano che il protrarsi dell’inoperatività dipenda da un giustificato motivo possono presentare all’IVASS una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata dalla copia di un documento d’identità valido e da ogni eventuale ulteriore documento utile. La documentazione deve essere trasmessa entro il 1° ottobre 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo vigilanzacondottamercato@pec.ivass.it. Nell’oggetto del messaggio devono essere indicati il numero d’iscrizione, il cognome e nome oppure la ragione sociale e la dicitura cancellazione inoperativi 2026.

Trascorso inutilmente il termine previsto, l’IVASS procederà alla cancellazione dal Registro entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’avvio del procedimento. Il provvedimento precisa, tuttavia, che la cancellazione non comporta la perdita dei requisiti necessari per richiedere in seguito una nuova iscrizione al RUI, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge.

PROVVEDIMENTO_n._204867_26_del_14_09_2026_

www.ivass.it

Alessandra Schofield

Iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, da oltre vent'anni sono vicina alle realtà associative di primo e di secondo livello degli Agenti d’assicurazione, prestando consulenza professionale nell’ambito della comunicazione. All’attivo ho anche un’esperienza nel mondo consumeristico. Attualmente collaboro con AUA Agenti UnipolSai Associati, dedicandomi a questo grande e coinvolgente progetto con passione ed entusiasmo.