La guida operativa sull’obbligo di assicurazione Cat Nat di ANIA e Confindustria

Settembre 30, 2026by Alessandra Schofield
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ANIA e Confindustria hanno predisposto una guida operativa (allegata a fondo pagina) per aiutare le imprese a comprendere l’obbligo di assicurarsi contro i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Ne riassumiamo le indicazioni su soggetti obbligati, beni da assicurare, rischi coperti, esclusioni e prevenzione.

La guida operativa sull’obbligo di assicurazione Cat Nat di ANIA e Confindustria indica che esso riguarda le imprese iscritte a qualsiasi titolo nel Registro delle imprese, comprese quelle estere con una stabile organizzazione in Italia. La platea comprende attività commerciali e artigiane, piccoli imprenditori, società, cooperative, start-up e imprese sociali. Sono escluse le imprese agricole, per le quali resta una disciplina specifica, e i liberi professionisti. Anche l’imprenditore che esercita l’attività nella propria abitazione è tenuto ad assicurare l’immobile impiegato per l’attività d’impresa.

L’applicazione dell’obbligo è stata graduale: il termine per stipulare la copertura era il 31 marzo 2025 per le grandi imprese, il 1° ottobre 2025 per le medie imprese e il 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese è stato previsto un periodo transitorio di 90 giorni prima dell’applicazione delle disposizioni che collegano l’inadempimento all’accesso alle agevolazioni pubbliche, secondo le modalità definite dalle amministrazioni competenti. Per le piccole e microimprese turistico-ricettive e per quelle che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande, il termine è stato prorogato al 31 marzo 2026. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, dopo un precedente rinvio al 31 marzo 2026, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2026. Le polizze già esistenti restano valide fino alla scadenza e devono essere adeguate alle nuove disposizioni al primo rinnovo o quietanzamento utile.

La mancata assicurazione può compromettere l’accesso a risorse pubbliche. Dell’inadempimento si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie, comprese quelle previste dopo una calamità. La guida richiama inoltre un successivo provvedimento che prevede l’esclusione dagli incentivi, inclusi quelli contributivi e quelli fiscali soggetti a istruttoria valutativa. Precisa che il sistema sanzionatorio non ha effetto retroattivo. Le compagnie hanno l’obbligo di offrire le coperture contro i rischi catastrofali e non possono rifiutarsi di assicurare le imprese, pena sanzioni economiche.

I beni da assicurare sono terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali impiegati nell’attività. Nei fabbricati sono compresi anche impianti idrici, elettrici e di condizionamento, ascensori, scale mobili e pertinenze. L’obbligo riguarda i beni utilizzati a qualsiasi titolo, quindi anche quelli in affitto o leasing, mentre non richiede di duplicare una copertura analoga già stipulata da un altro soggetto. Restano fuori dal perimetro obbligatorio i veicoli aziendali iscritti al PRA, le merci, i semilavorati e i prodotti presenti in magazzino, che possono comunque essere assicurati volontariamente.

Per i beni in affitto o leasing, in assenza di una polizza del proprietario, l’obbligo ricade sull’impresa utilizzatrice che paga il premio, mentre l’indennizzo per il danno al bene viene corrisposto al proprietario. In caso di sinistro, la guida riconosce all’impresa locataria il diritto al rimborso del premio pagato, con un credito privilegiato. Se il proprietario non utilizza l’indennizzo per ripristinare i beni, l’impresa ha inoltre diritto al risarcimento del lucro cessante causato dalla loro inagibilità, entro il limite del 40% dell’indennizzo ricevuto dal proprietario.

La copertura obbligatoria comprende terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane. Per i fenomeni alluvionali si considera la fuoriuscita d’acqua dalle usuali sponde o dagli argini di corsi d’acqua, bacini e reti di drenaggio artificiale, dovuta a eventi atmosferici naturali; per le frane, il movimento o distacco rapido di roccia, detrito o terra sotto l’azione della gravità. La prosecuzione dei fenomeni entro 72 ore dalla prima manifestazione viene considerata un unico evento ai fini dell’applicazione dei limiti contrattuali.

Non tutte le calamità naturali sono coperte. Per la garanzia alluvione sono esclusi, fra l’altro, mareggiate, maree, maremoti, infiltrazioni e allagamenti dovuti all’impossibilità del suolo di assorbire o drenare piogge brevi e molto intense. La garanzia terremoto esclude fenomeni come eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e penetrazione di acqua marina, anche se conseguenti al sisma. Per le frane sono esclusi i movimenti graduali, le frane già note o potenzialmente note e quelle dovute a errori di progettazione o costruzione nel riporto o a lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, quando il franamento si verifica nei dieci anni successivi ai lavori. Le tabelle delle esclusioni riportano anche le spese di demolizione e sgombero.

Sono inoltre esclusi i danni direttamente provocati dal comportamento attivo dell’uomo, quelli causati a terzi dai beni assicurati a seguito degli eventi catastrofali e quelli collegati a conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti, energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive o chimiche, inquinamento o contaminazione. Per gli immobili, si ammette la copertura quando sono stati costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio, quando la loro ultimazione risale a un periodo in cui tale titolo non era obbligatorio oppure quando sono stati sanati o sono oggetto di un procedimento di sanatoria o condono. Per gli immobili non regolari e non assicurati si prevede l’esclusione dagli indennizzi e dagli aiuti finanziari pubblici.

La guida invita le imprese a valutare coperture aggiuntive e misure di prevenzione. Una polizza per l’interruzione dell’attività può indennizzare il lucro cessante derivante dalla mancata produzione, mentre le coperture di responsabilità civile possono proteggere dai danni involontariamente causati a terzi. La prevenzione comprende interventi antisismici, barriere contro l’acqua, manutenzione dei sistemi di drenaggio, protezione delle utenze e collocazione di macchinari e sistemi informatici sopra i livelli esposti agli allagamenti. Queste misure possono ridurre i danni e influire favorevolmente sul premio.

Obbligo-assicurativo-per-proteggere-le-imprese-dai-rischi-catastrofali-Guida-ANIA-Confindustria

www.ania.it

Alessandra Schofield

Iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, da oltre vent'anni sono vicina alle realtà associative di primo e di secondo livello degli Agenti d’assicurazione, prestando consulenza professionale nell’ambito della comunicazione. All’attivo ho anche un’esperienza nel mondo consumeristico. Attualmente collaboro con AUA Agenti UnipolSai Associati, dedicandomi a questo grande e coinvolgente progetto con passione ed entusiasmo.