Regolamento

Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alla vita associativa dell’Associazione, nonché disciplina la partecipazione e le modalità di svolgimento delle Assemblee ivi comprese le operazioni di voto di tutte le attività relative agli Organi statutari dell’Associazione.

1. Partecipazione alle Assemblee

Hanno diritto di intervento alle Assemblee dell’Associazione A.U.A. con diritto di parola, tutti gli Associati ordinari in regola con il versamento dei contributi associativi e gli Associati onorari che abbiano registrato la loro presenza presso la Commissione Verifica Poteri o alle Segreterie Territoriali.

2. Esercizio del Diritto di Voto

Hanno diritto al voto tutti gli Associati ordinari in regola con il versamento dei contributi associativi di cui all’art. 14 dello statuto.

3. Deleghe

Ogni Associato in regola con la sua posizione associativa può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio.
Ogni Associato ordinario non può rappresentare più di due associati con diritto di voto in Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria. Nelle Assemblee Territoriali si prevede l’uso di una sola delega per associato solo nel caso di elezioni delle cariche territoriali.
La scheda di delega, firmata dal delegante, accompagnata da copia di un documento di identità e redatta su apposito stampato fornito dalla Segreteria, dovrà contenere il nome e cognome del delegato e del delegante e può essere revocata dall’associato delegante solo se lo stesso è presente in assemblea.
In assenza dei predetti requisiti o nel caso in cui le deleghe rechino correzioni o cancellature nel nominativo del delegato, le stesse non saranno ritenute valide.
Per le Assemblee Generali la scheda di delega può essere inviata in segreteria tramite fax o posta elettronica purché pervenga entro l’orario e la data indicata dal Presidente dell’Assemblea.
Il delegato può liberamente esprimere il voto senza essere vincolato ad alcuna istruzione del delegante.
Nei casi non previsti dalle predette norme decideranno come si debba procedere rispettivamente il Presidente della Commissione Verifica poteri in Assemblea Generale ed il Delegato Territoriale nelle Assemblee Territoriali.

4. Cariche Sociali

  1. Tutti i Componenti degli Organi sociali devono essere scelti tra gli Associati ordinari e devono essere in regola con il versamento dei contributi associativi, fatta eccezione per il Presidente del Collegio dei Revisori che potrà essere anche esterno alla Associazione.
  2. Gli eletti nei diversi Organi sociali restano in carica per la durata di 3 anni senza limiti di mandato e non è consentito assumere la medesima carica più di 2 mandati consecutivi.
  3. Le votazioni per il rinnovo delle cariche del Presidente, della Giunta Esecutiva, del Consiglio Nazionale, dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono avvenire a scrutinio segreto. Le altre votazioni possono avvenire in forma palese, se richiesto da chi presiede ed approvato dalla maggioranza dell’Assemblea;
  4. Nel corso dello stesso mandato non si possono rivestire contemporaneamente più cariche sociali elettive. In caso di cumulo ci si dovrà attenere a quanto previsto dall’Art. 13 dello
    Statuto.
  5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione statutaria.
  6. Non sono eleggibili a cariche sociali gli associati plurimandatari che rivestano cariche sociali all’interno di altri Gruppi Aziendali, i Soci senior ed i Soci onorari;
  7. Nelle elezioni per le varie cariche sociali, in caso di parità di voti viene eletto colui che ha la maggior anzianità di mandato UnipolSai.
    I componenti degli Organi sociali manterranno riservata la documentazione acquisita e prodotta nell’ambito della loro attività, fermi restando i diritti degli Associati di cui all’art. 9 dello Statuto.

Decadenza dalla carica 

Tutte le cariche decadono con la convocazione dell’Assemblea Generale avente all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche elettive. Sino all’elezione dei nuovi Organi, la gestione ordinaria della Associazione avverrà ad opera degli Organi statutari precedentemente eletti (prorogatio).
Sono previsti inoltre i seguenti casi di decadenza dalla carica dei Componenti dei vari Organi statutari quando:
– senza giustificato motivo, non partecipino alle riunioni del proprio organo per due sedute  consecutive, la decadenza avrà effetto solo in forza di provvedimento emanato dal Consiglio Nazionale. Sino alla delibera del Consiglio Nazionale, l’interessato resterà sospeso dall’incarico da quando questo gli venga comunicato dal Presidente dell’Associazione. Tale assenza deve risultare dal verbale delle riunioni;
– sia divenuto definitivo nei loro confronti il provvedimento di espulsione o di sospensione dall’Associazione o di radiazione. Il provvedimento di sospensione o espulsione o radiazione viene comunicato all’Associato dal Presidente dell’Associazione.

6. Sostituzione degli eletti 

Giunta Esecutiva, Delegato Territoriale, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei conti. Nel caso di sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei candidati supplenti o, in caso di mancata accettazione o impossibilità, il successivo, salvo quanto disposto dai successivi articoli 7) e 8). Nel caso in cui non vi siano candidati supplenti, la carica rimane vacante sino a nuova Assemblea elettiva.

7. Cessazione del presidente o di un Vicepresidente

Nel caso di dimissioni o cessazione del Presidente, subentrerà nelle sue funzioni il Vicepresidente Vicario. L’altro Vice Presidente diverrà a sua volta Vice presidente Vicario, mentre il Consiglio Nazionale procederà a nominare, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, l’altro Vice Presidente. Lo stesso avverrà in caso di dimissioni o decadenza del Vice Presidente Vicario e/o dell’altro Vice Presidente. Il primo dei sostituti diverrà componente della Giunta Esecutiva e, in caso del venir meno di entrambi i Vice Presidenti, il Consiglio Nazionale provvederà alla nomina di entrambi, tenuto conto delle indicazioni del Presidente in merito a Vicario e Vice.

8. Decadenza del Presidente e della Giunta Esecutiva

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano per la cessazione anticipata del Presidente dell’Associazione e di almeno un Vice Presidente o nel caso in cui si verifichi la contemporanea cessazione dall’incarico di oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva.
In tali eventualità, le funzioni vengono demandate al Presidente, o al Vice Presidente Vicario o al secondo Vice presidente o al componente più anziano anagraficamente (nel solo caso di cessazione dell’intero Ufficio di Presidenza), che immediatamente procede alla convocazione del Consiglio Nazionale che dovrà riunirsi entro 15 giorni dalla cessazione dell’incarico. Il Consiglio Nazionale, dopo avere esperito ogni tentativo utile alla prosecuzione del mandato e avendo verificato l’impossibilità di poter riaffidare l’incarico ai soggetti cessati, affiderà l’incarico al Presidente o al Vice Presidente Vicario o in subordine al Vice Presidente, o in subordine al consigliere anagraficamente più anziano, allo scopo di convocare l’Assemblea Generale e curare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. Le predette circostanze determinano la convocazione dell’Assemblea Generale Elettiva entro 50 giorni dalla delibera del Consiglio Nazionale.

9. Convocazione Assemblea Generale Elettiva

L’assemblea Generale convocata per il rinnovo degli organi dell’Associazione, da tenersi ogni 3 anni (salvo il disposto dell’art. 8 relativo alla decadenza dell’incarico del Presidente o della sua giunta), è convocata dal Presidente dell’Associazione con le modalità previste dall’art.17 dello statuto, almeno 60 gg. prima della scadenza del mandato con l’indicazione dell’ordine del giorno e dovrà tenersi non oltre 90 giorni dalla scadenza del mandato stesso.

10. Commissione Verifica Poteri

La Commissione Verifica Poteri (anche CVP) è nominata dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva, prima dell’Assemblea Generale ed è composta da un minimo di 5 sino a un massimo di 11 componenti effettivi, uno dei quali dovrà essere il segretario pro tempore, e 2 componenti supplenti. La Commissione all’atto del suo insediamento designa, a maggioranza, il proprio Presidente. La Commissione Verifica Poteri rimane in carica per tutta la durata dell’Assemblea e svolge le seguenti funzioni:

  1. stabilisce l’orario d’inizio e di chiusura delle operazioni di verifica e accettazione delle schede di partecipazione all’assemblea dei Soci presenti e delegati;
  2. procede al controllo della regolarità della posizione associativa (associati morosi o con provvedimento di sospensione) degli associati tutti che richiedono la partecipazione; rilascia ad ogni associato in regola con la propria posizione amministrativa la tessera di partecipazione;
  3. controlla la regolarità delle deleghe assegnando ai delegati le tessere di partecipazione dei Deleganti;
  4. comunica al Presidente dell’Assemblea designato il numero dei Soci presenti all’inizio dei lavori tenendolo costantemente informato degli opportuni aggiornamenti;
  5. redige, nel caso di Assemblea Elettiva, l’elenco dei soci che intendono proporsi per le cariche sociali di componente del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, fornendo agli stessi modalità e tempistica per la presentazione delle candidature e lo comunica al Presidente dell’Assemblea;
  6. raccoglie la disponibilità dei Soci che intendono proporsi per i vari incarichi Assembleari

11. Apertura dei lavori

Il Presidente uscente (o, nel caso di cui all’art. 8 il Segretario Generale), sentita le disponibilità raccolte dalla Commissione Verifica Poteri prima dell’apertura dei lavori assembleari sottopone al giudizio dell’Assemblea, i nominativi dei candidati all’Ufficio di Presidenza rispettivamente per:
Presidente;
Vice Presidente; 2 Segretari.
Ciascuna nomina dovrà essere ratificata a maggioranza semplice e con voto palese dall’Assemblea. In caso di non approvazione saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea gli altri nominativi raccolti dalla CVP in ordine cronologico di presentazione. Possono far parte dell’Ufficio di Presidenza solo i soci in regola con la propria posizione associativa.

12. Il Presidente dell’ Assemblea 

Il Presidente dell’Assemblea è la massima autorità dell’Associazione dal momento della sua investitura e sino alla chiusura dell’Assemblea.
Stabilisce, sentito l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, l’orario e la data di chiusura per la presentazione delle deleghe.
Garantisce il regolare svolgimento dei lavori assembleari e ne assicura il buon funzionamento. Gestisce l’andamento dei lavori seguendo l’ordine del giorno indicato nella convocazione.
Presiede e modera il dibattito assembleare fissando la durata degli interventi e verificandone l’attinenza all’ordine del giorno. Determina la chiusura delle iscrizioni a intervenire.
Decide, sentito l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, sulla composizione delle mozioni d’ordine decidendone l’ammissibilità e se sottoporle ad approvazione assembleare. In quest’ultimo caso deve dare la parola ad un Associato a favore della mozione e ad uno contro.
Propone all’assemblea la nomina della Commissione Scrutinio e della Commissione Politica.
È sua facoltà proporre all’assemblea la costituzione di tavoli di confronto su argomenti o istanze assembleari che si rendessero necessarie durante i lavori.
Il Segretario Generale uscente e il presidente della Commissione Verifica Poteri devono assisterlo e tenerlo costantemente informato sulla partecipazione all’attività assembleare.
Sottopone al voto dell’Assemblea la mozione programmatica.
A conclusione dei lavori consegna la sintesi e coordina la pubblicazione dei lavori assembleari.

13. Dibattito

Gli Associati che intendono prendere la parola devono iscriversi presso l’ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
La parola viene concessa nell’ordine di iscrizione.
Le mozioni d’ordine hanno precedenza rispetto agli altri interventi.
Il Presidente dell’Assemblea assegna la parola al richiedente la mozione d’ordine al termine dell’intervento in corso. Le mozioni d’ordine devono essere presentate per iscritto.

14. Commissione Scrutinio

La Commissione Scrutinio è nominata dall’Assemblea Generale, su proposta del Presidente dell’Assemblea stessa, ed è composta da almeno 7 scrutatori. Coadiuvata dal Presidente della Commissione Verifica Poteri ha il compito di:

  1. garantire la segretezza del voto;
  2. affiggere all’interno e all’esterno dei locali dove si svolgono le operazioni di voto l’elenco dei candidati per ogni singolo organo;
  3. vidimare e consegnare agli Associati aventi diritto al voto le schede elettorali;
  4. eseguire le operazioni di scrutinio.

Al fine di agevolare lo scrutinio del voto si predispongono le seguenti istruzioni:

  1. sono nulle le schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
  2. sono nulle le schede che esprimano voti in numero superiore a quello previsto per le cariche statutarie;
  3. sono nulle le schede che esprimano voti a soci non inseriti nell’elenco dei candidati delle diverse cariche statutarie;
  4. sono nulle le schede quando, essendovi più candidati con lo stesso cognome, non si esprima anche il nome.

In tutti i casi dubbi o non disciplinati dal presente Regolamento la decisione verrà presa dalla Commissione Scrutinio a maggioranza semplice.
Le decisioni della Commissione Scrutinio sono inappellabili.
Nel caso di voto elettronico la Commissione Scrutinio avrà il compito di vigilare sul corretto adempimento delle operazioni di voto verificando i requisiti di segretezza, univocità e non riconoscibilità del voto.
La Commissione Scrutinio avrà cura di redigere e sottoscrivere il verbale delle votazioni che sarà consegnato direttamente al Presidente dell’Assemblea per la proclamazione ufficiale degli eletti.

Possono assistere, nella esclusiva qualità di uditori, ai lavori della Commissione Scrutinio n. 1 rappresentante per ogni lista regolarmente ammessa.

I candidati e i componenti delle liste ammesse non possono essere tra i componenti della Commissione Scrutinio.

15. Candidature per l’Elezione della Giunta Esecutiva dell’Associazione 

L’elezione del Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente e degli altri componenti della Giunta Esecutiva avviene attraverso la presentazione in Segreteria di liste accompagnate da mozioni programmatiche, ciascuna delle quali deve comprendere il nominativo del candidato Presidente, del Vice Presidente Vicario, del Vice Presidente e dei 14 componenti la giunta maggiorati di 6 supplenti.
Per ciascuna delle liste devono venir inviate in Segreteria tramite pec le dichiarazioni di sostegno da parte di un numero di Soci ordinari compreso fra 100 e 150 rappresentanti almeno 6 regioni. Ogni lista deve pervenire alla Segreteria dell’associazione almeno 40 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea, deve essere corredata da apposito modulo, predisposto dalla Segreteria e messo a disposizione sul sito dell’associazione, e sottoscritta per accettazione da ogni singolo candidato.
La Segreteria verifica la validità delle liste nei 5 giorni lavorativi successivi al pervenimento delle stesse e qualora ne ravvisi irregolarità, comunica per mezzo di fax e/o posta elettronica al candidato Presidente, le anomalie, concedendo altri 5 giorni per procedere alla risoluzione delle difformità. Qualora le correzioni necessarie non pervengano nei termini previsti o siano ancora presenti irregolarità, la lista sarà esclusa dalle elezioni.
I candidati Presidenti, nei 30 giorni che precedono l’Assemblea e sino al decimo giorno precedente la data di inizio del congresso devono recarsi congiuntamente presso almeno 4 sedi rappresentative dei territori indicate dalla Consiglio Nazionale, per illustrare la mozione programmatica.
La Segreteria cura gli aspetti organizzativi (tramite apposito Regolamento pubblicato sul sito dell’Associazione), concordando tempi e metodi con i candidati Presidenti, purché non in contrasto con il Regolamento. Ogni riunione deve tenersi entro l’arco temporale di una giornata. L’Associazione tiene a proprio carico le spese sostenute dai candidati Presidenti e Vice Presidenti, in analogia con quanto previsto per i rimborsi per gli altri organi associativi, per le tappe effettuate, purché le riunioni siano effettuate congiuntamente.
Le liste potranno comunque essere presentate alla Segreteria del Congresso ed ammesse fino alla dichiarazione ufficiale di apertura dei lavori del Congresso da parte del Presidente della Assemblea. Appena nominata la Commissione scrutinio verificherà la validità della lista e comunicherà nelle tre ore successive all’apertura dei lavori congressuali le eventuali irregolarità. Qualora queste ultime non venissero risolte e superate nelle 2 ore successive alla comunicazione d’irregolarità la lista non verrà ammessa.

Non è ammessa la candidatura contemporanea in più di una lista anche se con incarico diverso.

Non è ammessa dichiarazione/sottoscrizione a sostegno per più di una lista.

16. Elezione del Presidente dell’Associazione e della Giunta Esecutiva 

L’elezione si attua con il voto di una lista chiusa comprendente i nominativi del Presidente, dei Vice Presidenti, dei componenti di Giunta, dei supplenti, con il sistema maggioritario. In caso di più liste risulteranno eletti i candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. La o le liste perdenti, purché abbiano ottenuto almeno il 20% dei voti validi, avranno diritto a vedere nominati nel Consiglio Nazionale alcuni dei propri rappresentanti, a partire dai candidati Presidenti e Vicepresidenti ed a seguire degli altri componenti la lista in base all’ordine di presentazione secondo il seguente schema:
Fra il 20 ed il 29,99% dei voti ottenuti n. 2 rappresentanti:
Fra il 30 ed il 39,99% dei voti ottenuti n. 4 rappresentanti; Fra il 40% ed il 49,99% dei voti ottenuti n. 6 rappresentanti.

17. Commissione Politica

La Commissione Politica, nominata dall’Assemblea, scegliendo fra gli associati fisicamente presenti all’assemblea stessa, in numero non superiore a 6, ha il compito di redigere la mozione programmatica conclusiva risultante dalle istanze emerse dal dibattito e che sarà fatta propria dalla Giunta Esecutiva eletta, ad integrazione della mozione programmatica del candidato eletto. La mozione programmatica finale deve essere sottoposta all’approvazione dell’Assemblea con voto palese e a maggioranza semplice.

18. Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea Generale ed è composto da cinque membri effettivi, tra i quali il Presidente, e due membri supplenti. Il Presidente deve essere iscritto all’albo dei revisori. Gli Associati che desiderano presentare la propria candidatura dovranno comunicarlo per iscritto alla CVP nei tempi e nei modi dalla stessa Commissione indicati.

19. Collegio dei Probiviri 

II Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea Generale ed è composto da cinque membri effettivi ed uno supplente. Gli Associati che desiderano presentare la propria candidatura dovranno comunicarlo per iscritto alla CVP nei tempi e nei modi dalla stessa Commissione indicati.

20. Altre Votazioni

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi Presiede.
Gli Associati potranno esprimere il loro voto, ove possibile, anche mediante procedure telematiche a distanza che consentano l’identificazione del votante e l’espressione del voto, nell’anonimato.
Le votazioni aventi riguardo gli accordi economici devono avvenire in forma palese.

21. Elezioni Delegati Territoriali

Per l’elezione del Delegato Territoriale di cui all’art. 20 dello Statuto, ogni candidato alla carica di Delegato dovrà presentare alla Segreteria Generale una lista, costituita al massimo da sette nominativi, contenente, oltre al proprio nominativo, quello del suo Vice e del Segretario territoriale, oltre a due ulteriori nominativi che costituiranno la Segreteria Territoriale. Le liste dovranno essere presentate almeno 5 giorni prima la data dell’assemblea territoriale e la Segreteria Generale, verificata la regolarità della posizione associativa dei nominativi dei candidati, provvederà ad inviare la o le liste a tutti gli iscritti del Territorio almeno 3 giorni prima la data dell’assemblea territoriale.

22. Numero e Composizione Territori

I territori saranno ratificati dal Consiglio Nazionale entrante su proposta della Giunta Esecutiva che li redigerà sulla base di una suddivisione ottenuta aggregando o suddividendo le province in funzione del numero degli associati aventi la sede agenziale nelle stesse, con particolare attenzione alle aree metropolitane.