Statuto AUA

ART. 1 Costituzione natura e sede – Regole applicabili

È costituita l’Associazione AGENTI UNIPOLSAI ASSOCIATI (in seguito A.U.A.) con sede legale eletta in Bologna in via Stalingrado n. 57; le sedi secondarie e/o operative sono a: San Donato Milanese via dell’Unione Europea n.3B, Torino Corso Galileo Galilei n.12, Torino Via Carlo Marenco 15, Torino Corso Massimo D’Azeglio 55. L’Associazione, che ha una durata illimitata, è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro. Non si considerano commerciali tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi sociali a favore degli Associati, anche se effettuate dietro versamento di corrispettivi specifici. Il Consiglio Nazionale può deliberare l’apertura e/o la chiusura di altre sedi operative su tutto il territorio nazionale quando sia utile per un miglior funzionamento dell’Associazione. L’Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento, nonché dalle norme di legge applicabili.

ART. 2  Scopi

L’Associazione persegue lo scopo di rappresentare e tutelare, in particolare nei confronti della Mandante, gli interessi dei propri Iscritti.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. opera per la crescita professionale dell’Agente e dell’impresa Agenzia; svolge la propria attività nell’interesse individuale e collettivo degli Associati, anche con la stipulazione di accordi aziendali rispettosi delle disposizioni vigenti;
  2. rappresenta e tutela gli interessi professionali degli Associati, nonché quelli economici delle Imprese Agenzie nell’ambito delle relazioni industriali con la Compagnia ed in tutte le sedi in cui siano coinvolti gli interessi collettivi degli stessi, in particolare attraverso il mantenimento delle relazioni industriali con la Compagnia, che devono essere finalizzate alla reciprocità degli impegni e al raggiungimento degli obiettivi concordati. Il sistema di relazioni con la Mandante sarà certamente prioritario e preferenziale ma non esclusivo; promuove e attua la tutela degli associati anche in alternativa alle scelte della Mandante.
  3. vigila sull’osservanza di contratti ed accordi stipulati tra l’ANIA e le Associazioni Nazionali di Categoria, nonché sulla corretta applicazione degli accordi stipulati con la Compagnia e con tutte le Società del Gruppo Unipol; inoltre vigila affinché le direttive della Mandante siano rispettose di Leggi, Normative ed Accordi Nazionali vigenti;
  4. promuove e realizza tutte le iniziative sociali, culturali, assicurative, mutualistiche e di assistenza tra e/o per gli Associati stessi, anche attraverso le proprie Società di servizi; in particolare fornisce assistenza tecnica e sindacale, informazioni in materia di disciplina del lavoro, previdenziale, legale, amministrativa, contabile, fiscale.
  5. Si adopera per fornire ai propri Associati i servizi necessari per elevare gli standard qualitativi delle Agenzie, ridurne e razionalizzarne i costi di gestione, anche tramite apposite strutture, ricorrendo, se necessario, a consulenze esterne; promuove la raccolta e la diffusione di informazioni utili agli organismi dell’Associazione e ai singoli Associati, anche attraverso una propria struttura appositamente costituita;
  6. Adotta il Codice Deontologico di comportamento tra gli Associati e ne cura l’applicazione ed il rispetto;
  7. Organizza, in proprio e/o con le strutture della Mandante, la formazione per la crescita professionale dei propri aderenti, dei loro dipendenti e dei loro collaboratori;
  8. Si adopera, ove richiesto, per comporre le controversie insorte fra la Mandante e gli Associati nonché fra gli Associati stessi e, ravvisandone l’opportunità e nell’interesse collettivo, nei confronti di terzi;
  9. Promuove attività nei confronti della Compagnia e collabora con la stessa per la soluzione di qualsiasi problema di carattere politico, tecnico, organizzativo, amministrativo ed economico, al fine di rendere più efficiente e profittevole il funzionamento delle Imprese Agenzie.

ART. 03 Adesione Sindacale

Ferma restando l’autonomia di appartenenza sindacale per ogni singolo associato, l’Associazione svolge un ruolo attivo nel rappresentare gli interessi dei propri iscritti nell’ambito delle organizzazioni sindacali di categoria, promuovendo un approccio condiviso degli obiettivi.

ART. 04 Patrimonio

Il Patrimonio della A.U.A. è costituito:

  1. dai contributi che ogni Associato è tenuto annualmente a versare sulla base delle determinazioni del Consiglio Nazionale;
  2. da beni mobili, immobili e da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone, di Associazioni ed Enti Pubblici e privati;
  3. dai risultati derivanti dalla gestione;
  4. da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

ART. 05 Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario della A.U.A. si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 06 Bilanci

Annualmente la Giunta Esecutiva, insieme agli Uffici competenti, predispone assieme ad una sua relazione ed al rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti, i progetti di bilancio, consuntivo e preventivo, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale e della Assemblea Generale.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale, che coincide con l’anno solare, ed in ogni caso non oltre il successivo 15/3 di ogni anno, la Giunta Esecutiva provvederà alla redazione del progetto di bilancio annuale, da sottoporre al Consiglio Nazionale per l’approvazione, inviandolo contestualmente al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà redigere la sua relazione entro i successivi 15 giorni.

Il progetto di bilancio, approvato dal Consiglio Nazionale, sarà successivamente sottoposto per la approvazione alla prima Assemblea Generale da tenersi entro l’anno.

Gli avanzi di gestione (che andranno ad incrementare il fondo comune della Associazione), nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in via indiretta, durante la vita di A.U.A., salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 07 Iscrizione – Requisiti e Modalità

Possono far parte dell’Associazione, previo parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, gli Agenti professionisti con mandato UnipolSai che abbiano inviato la domanda di iscrizione all’Associazione tramite la Segreteria della stessa.

L’Associato, con la sottoscrizione della richiesta di adesione, si impegna a fornire all’associazione tutte le informazioni riguardanti la propria agenzia, ritenute utili e necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, e autorizza il Presidente a reperirle dalla Mandante nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di privacy.

L’eventuale parere sfavorevole deve essere motivato.

ART. 08 Associati

Possono far parte dell’Associazione A.U.A.:

  • Gli ASSOCIATI ORDINARI (con diritto di voto): le persone fisiche iscritte al R.U.I. – Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi presso IVASS, con qualifica di Operativi purché ripetano il mandato di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., come Agente oppure come Responsabile dell’attività Assicurativa di una società agenziale iscritta in sezione A, sempreché le società titolari del mandato non siano controllate dalla Compagnia stessa;
  • Gli ASSOCIATI SENIOR (senza diritto di voto): ovvero i Soci Ordinari in quiescenza o che rivestano la figura di “Agente institore” che chiedano di continuare ad essere associati;
  • Gli ASSOCIATI ONORARI (benemeriti, senza diritto di voto): ovvero le persone fisiche che hanno acquisito rilevanti meriti nei confronti dell’Associazione, nominati dal Consiglio Nazionale su motivata proposta della maggioranza dello stesso Organo e votati da 2/3 dei presenti.

ART. 09 Diritti degli Associati

L’Associato ha diritto:

  • a partecipare alla vita associativa e ad essere informato di ogni attività dell’Associazione ed a richiedere ogni documentazione necessaria a poter formare consapevolmente le proprie determinazioni;
  • a richiedere tutela, anche dopo la cessazione del mandato e l’uscita dall’Associazione, sia nei casi di controversia con la Società mandante che in quelli con altri Associati, purché il fatto sia avvenuto in vigenza di mandato. L’azione di tutela associativa cesserà su sua indicazione oppure al componimento della controversia;
  • ad estendere la tutela, il supporto e l’assistenza anche ai suoi eredi legittimi. Le convenzioni e le polizze potranno essere, quando possibile, mantenute dagli eredi previo pagamento delle quote di adesione previste
  • L’Associato ordinario in regola con il versamento dei contributi associativi ha diritto ad esprimere il proprio voto singolo e/o delegato in tutte le Assemblee Generali e territoriali ed in ogni altra circostanza nella quale, a norma di Statuto, sia richiesta l’espressione di voto, ivi comprese le delibere per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento oltre che per la nomina degli Organi dell’Associazione.

ART. 10 Doveri degli associati

L’appartenenza all’Associazione A.U.A. comporta:

  1. La partecipazione alla vita associativa, intervenendo alle riunioni e collaborando alle iniziative dell’Associazione;
  2. L’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
  3. L’osservanza delle delibere assunte dagli Organi dell’Associazione;
  4. L’impegno al versamento dei contributi associativi fissati dal Consiglio Nazionale, nei termini e nei modi che dallo stesso saranno comunicati;
  5. Mantenere riservati documenti e notizie sull’Associazione e a non trasmetterli a terzi senza preventivo benestare della Segreteria Generale.

ART. 11 Inosservanza dei doveri degli Associati

Gli associati che contravvengano ai doveri stabiliti dal presente Statuto potranno essere sottoposti a provvedimenti sanzionatori assunti dal Collegio dei Probiviri secondo le norme previste dal presente Statuto.

ART. 12 Perdita della qualifica di Associato Ordinario

La qualifica di Socio Ordinario si perde:

  • per la perdita della qualifica di Agente/delegato responsabile dell’attività assicurativa per conto di UnipolSai e/o per la cancellazione dal R.U.I.;
  • per dimissioni, da presentarsi almeno trenta giorni prima del 31 dicembre di ogni anno con comunicazione che preveda la certificazione del ricevimento (raccomandata a.r. o pec) inviata alla Sede legale dell’Associazione. Le dimissioni decorrono dalla data, indicata dal dimissionario (nel caso la data non venisse indicata le dimissioni s’intendono riferite al 31 dicembre dell’anno in cui le stesse sono inviate), ma non fanno cessare gli obblighi di pagamento delle quote, che sono in ogni caso dovute per l’anno solare nel corso del quale le dimissioni sono state spedite, così come pure le quote di eventuali polizze, convenzioni e/o accordi stipulati dall’Associazione e per cui l’iscritto non possa esimersi dal pagamento;
  • per mancata corresponsione del contributo associativo annuo nei termini e con le disposizioni stabilite dall’art. 14 del presente Statuto; in tal caso la qualità di socio si perde dal 1° gennaio dell’anno di morosità e con la stessa data automaticamente non avranno più vigore le coperture assicurative eventualmente stipulate con polizze collettive, salvo che il premio sia stato già pagato da parte dell’Associazione; è fatta salva la possibilità di riacquisire la qualità di socio, previa richiesta approvata dalla Giunta Esecutiva ed il pagamento degli arretrati;
  • per espulsione, quando la stessa sia divenuta definitiva. Fino ad allora l’Associato resta obbligato al pagamento della quota associativa.
  • Per radiazione definitiva

La perdita della qualità di Associato non dà diritto al rimborso, neppure parziale, delle somme versate alla Associazione a qualsiasi titolo o causa. Con la perdita della qualifica di Associato Ordinario cesserà anche il diritto alle agevolazioni ed alle convenzioni riservate agli Associati stessi.

La perdita della qualità di Associato ordinario comporta la decadenza da ogni carica ricoperta negli Organi della Associazione.

ART. 13 Incompatibilità

L’Associato che accetti di ricoprire incarichi di qualsiasi natura presso una Compagnia o Mutua di Assicurazioni, non potrà ricoprire, per manifesta incompatibilità, qualsivoglia incarico all’interno dell’Associazione.

Il Regolamento potrà disciplinare eventuali differenti casi di incompatibilità totale o parziale.

È vietato il cumularsi delle cariche elettive in capo al medesimo soggetto. Qualora un Associato si trovi in tale situazione dovrà entro 30 gg. dal verificarsi della duplicazione di cariche elettive optare per l’uno o l’altro incarico, pena la decadenza automatica da entrambe. Gli incarichi non elettivi, amministrativi e tecnici sono cumulabili e compatibili, solo qualora non comportino evidenti conflitti d’interesse e siano ammessi dalle norme in vigore.

ART. 14 Contributi Associativi

Ogni iscritto all’Associazione, in base alla categoria di appartenenza e secondo quanto disposto dal Regolamento, è tenuto al versamento della quota di iscrizione ordinaria ed eventualmente di quelle straordinarie, approvate dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva. La Segreteria provvederà a comunicare i termini e le modalità di pagamento. I contributi versati dagli Associati non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi.

ART. 15 Morosità

L’Associato che non versi le quote sociali ordinarie e/o straordinarie deliberate dal Consiglio Nazionale, entro sessanta giorni dalle scadenze stabilite, è considerato moroso.

L’Ufficio di Segreteria, inviterà l’Associato, con lettera raccomandata a.r. o con comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata, a sanare la morosità mediante il pagamento della somma corrispondente agli arretrati, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Decorso inutilmente detto ulteriore termine l’Associato sarà considerato decaduto.

È prevista, comunque, per L’Associato decaduto a seguito di morosità, la possibilità di presentare domanda di riammissione, con lettera raccomandata a.r. o con comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata, da indirizzarsi alla Giunta Esecutiva, per il tramite della Segreteria dell’Associazione, previo pagamento della rata non versata.

ART. 16 Organi dell’Associazione

Gli Organi politici e/o elettivi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea Generale
  2. Il Consiglio Nazionale
  3. Le Assemblee territoriali
  4. I Delegati Territoriali
  5. La Segreteria Territoriale
  6. La Giunta Esecutiva
  7. L’Ufficio di Presidenza
  8. Il Presidente
  9. Il Collegio dei Revisori dei Conti
  10. Il Collegio dei Probiviri

Gli Organi Amministrativi dell’Associazione sono:

  1. Il Segretario Generale e l’Ufficio di Segreteria
  2. Il Segretario Amministrativo e l’Ufficio di tesoreria

I Componenti degli Organi della Associazione devono essere Associati ordinari, fatta eccezione per il Presidente del Collegio dei Revisori che potrà essere anche esterno alla Associazione stessa.

Gli Organi della Associazione ed i loro Componenti manterranno riservata la documentazione acquisita e prodotta nell’ambito della loro attività, fermi restando i diritti degli Associati di cui all’art. 9 dello Statuto.

Le deliberazioni degli Organi della Associazione sono verbalizzate e trascritte in appositi libri- verbale numerati, che sono custoditi e conservati presso la sede dell’Associazione, a cui gli Associati hanno accesso per la visione di specifiche deliberazioni previa richiesta scritta motivata.

ART. 17 L’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è l’organo sovrano di A.U.A., cui hanno diritto di partecipare tutti gli Associati.

L’Assemblea può deliberare su qualsiasi argomento, atto o fatto riguardante A.U.A.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega il 50%+1 degli Iscritti con diritto di voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega almeno il 30% degli iscritti Associati ordinari; ogni partecipante con diritto di voto potrà avere al massimo due deleghe, ed in entrambi i casi il numero degli iscritti da considerare è quello alla data di convocazione dell’Assemblea.

L’Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli Iscritti.

L’Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, in via ordinaria:

  • ogni tre anni per il rinnovo delle cariche istituzionali;
  • quando il Consiglio Nazionale, con delibera adottata a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, lo ritenga necessario;
  • in ogni caso almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio;

L’Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, in via straordinaria ogni qualvolta:

  • almeno il 25% degli Iscritti con diritto di voto, appartenenti nel loro insieme ad almeno 6 Regioni, ne faccia richiesta;
  • su richiesta di almeno il 50% +1 dei componenti del Consiglio Nazionale ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Nel caso di decadenza della Giunta Esecutiva l’Assemblea viene convocata ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento.

In sede ordinaria, l’Assemblea:

  • Elegge, con le modalità previste dal regolamento, il Collegio di Presidenza dell’Assemblea, i Segretari, la Commissione scrutinio elettorale e la Commissione politica;
  • Elegge, alla scadenza del mandato o nei casi previsti di cessazione dalle cariche, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente, i componenti della Giunta Esecutiva, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti, con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento;
  • Delibera sull’indirizzo e sulla politica dell’Associazione A.U.A.;
  • Discute e delibera su tutti gli argomenti attinenti la gestione ordinaria di A.U.A.;

In sede straordinaria, l’Assemblea;

  • Delibera le modifiche allo Statuto, del Regolamento e lo scioglimento dell’Associazione con le modalità previste dal presente Statuto;
  • Approva o ratifica, a pena di inefficacia, gli accordi-quadro ed i contratti integrativi a livello aziendale, nonché le relative modifiche.

La parte ordinaria e quella straordinaria possono essere discusse e deliberate congiuntamente, nella medesima seduta, purché previsto dall’Ordine del Giorno. La convocazione dell’Assemblea deve essere comunicata ad ogni Iscritto con raccomandata, fax o posta elettronica o pec da spedire almeno 60 giorni prima della data di convocazione, ridotti a 45 in caso di sola Assemblea Straordinaria, all’indirizzo dell’Associato.

Nei casi previsti di decadenza dalle cariche, il Segretario Generale provvede alla convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria Elettiva, al verificarsi delle condizioni che ne hanno determinato la necessità e, che dovrà tenersi in ogni caso, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla decadenza, ovvero entro e non oltre 90 (novanta) giorni in ipotesi di scadenza del mandato.

L’Assemblea Generale, è presieduta in apertura dal Presidente dell’Associazione A.U.A., salvo nei casi di Assemblee elettive, nelle quali presiederà il Segretario Generale, sino alla nomina del Collegio di Presidenza dell’Assemblea.

I lavori assembleari saranno video-audio registrati e una loro sintesi scritta sarà pubblicata e conservata a cura della segreteria dell’Associazione. L’Assemblea discute e delibera in merito all’ordine del giorno diramato agli Associati unitamente all’avviso di convocazione.

L’Assemblea non può deliberare su argomenti che non siano all’ordine del giorno.

Le votazioni per le elezioni degli organismi dirigenti di ogni ordine e grado avvengono a scrutinio segreto.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea Generale tutti gli iscritti. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai soli Associati Ordinari.

ART. 18 Il Consiglio Nazionale

È composto da:

  • il Presidente della Associazione;
  • i Componenti della Giunta Esecutiva;
  • i Delegati Territoriali che non potranno essere in numero inferiore a 40 né superiore a 50;
  • il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo, i Presidenti del Collegio dei Revisori e dei Probiviri ed il componente nel C.d.A. di UnipolSai, se presente, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto.
  • I rappresentanti delle eventuali liste di minoranza.
  • I Componenti delle Commissioni tecniche possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio con funzione consultiva, senza diritto di voto, salva autonoma legittimazione.

È presieduto dal Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza e/o impedimento presiederà il Vice Presidente Vicario o Vice Presidente o in caso di impedimento il consigliere più anziano di età ed è validamente costituito con la presenza del 50%+1 degli aventi diritto. Non sono ammesse deleghe, ma in caso di impedimento di un Delegato Territoriale lo stesso potrà farsi sostituire da altro componente della Segreteria Territoriale.

Si riunisce su iniziativa del Presidente dell’Associazione e/o del 30% dei suoi componenti e comunque almeno tre volte l’anno, con preavviso di almeno 15 gg. ridotti a 10 nei casi di urgenza. Di ogni adunanza verrà redatto apposito verbale a cura della Segreteria Generale.

Su richiesta del Presidente dell’Associazione o richiesta del 50%+1 dei propri componenti, delibera con voto favorevole di 2/3 dei presenti la convocazione dell’Assemblea Generale, ordinaria e/o straordinaria, definendo gli argomenti da porre all’ordine del giorno.

Opera insieme agli altri Organi per l’attuazione degli scopi dell’Associazione; ha compiti di indirizzo degli organi esecutivi e vigila sulla corretta attuazione della mozione programmatica approvata dall’Assemblea Generale.

Delibera in merito all’adesione ad una o più Organizzazioni Nazionali di categoria. Delibera in merito ai rimborsi ed alla remunerazione degli organi statutari.

Può deliberare l’apertura e/o la chiusura di altre sedi operative su tutto il territorio nazionale quando sia utile per un miglior funzionamento dell’Associazione.

Nomina, su proposta della Giunta Esecutiva, in occasione della Convocazione delle Assemblee Generali i componenti della Commissione Verifica Poteri.

Approva annualmente il progetto di bilancio consuntivo e preventivo, proposto dalla Giunta Esecutiva, da sottoporre all’Assemblea Generale per la approvazione definitiva. Il bilancio deve essere firmato dal Presidente dell’Associazione, dal Segretario Amministrativo ed avere il visto del Collegio dei Revisori dei Conti che lo accompagnano con una loro relazione.

Ha facoltà, in casi di comprovata urgenza, di esercitare i poteri dell’Assemblea Generale, con obbligo di ratifica da parte di quest’ultima entro 60 giorni.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, su proposta della Giunta Esecutiva, delibera sulle modalità e sull’entità della quota associativa, che non è trasferibile né rivalutabile, ed eventualmente di quelle straordinarie. Entro lo stesso termine approva il rendiconto preventivo e delibera il budget annuo a disposizione dei Delegati Territoriali.

Approva il verbale della seduta precedente.

Svolge il ruolo di Commissione di secondo grado e delibera sulla base di una istruttoria demandata ad un comitato dei saggi composta da 5 delegati territoriali che esamina i ricorsi avverso le sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri.

Propone ai Soci una rosa di nominativi per l’elezione del Comitato Amministratore della/e Cassa/e di Previdenza Agenti, dei Fondi Cauzioni Agenti UnipolSai, dei C.d.A. delle eventuali Società di servizi costituite o costituende secondo quanto previsto nel Regolamento.

Le delibere del Consiglio Nazionale sono assunte a maggioranza di voti dei presenti, tranne che per i casi espressamente previsti.

Ha facoltà di proporre all’Assemblea Generale, la sfiducia motivata della Giunta Esecutiva purché la richiesta sia sottoscritta da almeno il 50% + 1 dei suoi componenti e la stessa venga confermata da almeno i 2/3 dei presenti.

Può richiedere alla Giunta Esecutiva di inserire nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea Generale argomenti di propria spettanza.

ART. 19 Assemblea Territoriale

È il livello organizzativo territoriale nel quale si realizza la partecipazione degli iscritti alle attività e concorre alla realizzazione delle politiche nazionali della Associazione.

Numero e composizione dei territori saranno definiti come da Regolamento.

È composto da tutti gli iscritti del territorio, identificato con riferimento alla sede dell’Agenzia principale, ed elegge, secondo quanto previsto dal Regolamento e almeno 30 giorni prima dell’Assemblea Generale elettiva, il Delegato territoriale e, su proposta dello stesso, la Segreteria Territoriale che dovrà prevedere almeno un vice delegato Territoriale ed un segretario.

L’Assemblea Territoriale dovrà essere convocata, a cura del Delegato Territoriale, almeno 3 volte l’anno. Potrà inoltre essere convocata da parte del Presidente dell’Associazione o su richiesta di almeno 1/3 degli Associati del territorio. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i motivi della convocazione e dovrà tenersi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dovrà essere inviata, tramite pec, mail o fax dalla Segreteria Territoriale agli Iscritti, così come dovrà essere inviata con le medesime modalità all’Ufficio di Segreteria nazionale, almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea ed almeno 5 giorni prima in caso di urgenza, comprensiva dell’Ordine del giorno. In caso di Assemblea avente carattere elettivo, tali termini si intendono raddoppiati.

L’Assemblea Territoriale opera, purché non in contrasto con Statuto e/o Regolamento, con le regole di cui si dota nella seduta elettiva o, in mancanza delle suddette e per analogia, adottando le previsioni del presente Statuto e del Regolamento attuativo; è validamente costituita quando è presente fisicamente almeno il 30% degli Associati del territorio, in prima convocazione e il 20% degli associati del territorio in seconda convocazione. In caso di votazioni per cariche elettive, previste all’O.d.G., è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega almeno il 50% + 1 degli Iscritti alla Territoriale. L’Associato del Territorio, impossibilitato a partecipare, potrà comunicarlo alla Segreteria territoriale e rilasciare delega per la partecipazione all’Assemblea territoriale solo ad altro Associato dello stesso territorio.

Ogni Associato non potrà avere più di una delega. L’uso della delega è previsto solo nel caso di elezione degli organi territoriali.

Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti, fisicamente o per delega.

ART. 20 I Delegati Territoriali

Sono eletti, dagli Associati del Territorio di appartenenza, con le modalità previste dal presente statuto.

I Delegati territoriali sono componenti di diritto del Consiglio Nazionale. In caso di impedimento a partecipare ad un Consiglio Nazionale potranno indicare un loro sostituto, scelto tra i componenti della Segreteria Territoriale.

Convocano e presiedono L’Assemblea e la Segreteria territoriali le quali saranno di ausilio politico e operativo del delegato territoriale.

Rappresentano agli Organismi Nazionali le problematiche inerenti gli iscritti e i territori di riferimento, vigilando sul rispetto della professionalità e dei diritti contrattuali degli Associati; perseguono il raggiungimento degli scopi statutari e mantengono le relazioni industriali con i corrispondenti livelli territoriali della Compagnia; sono tenuti all’attuazione delle decisioni assunte dagli Organismi sovraordinati.

I Delegati Territoriali possono essere sfiduciati mediante mozione motivata, presentata e sottoscritta da almeno il 30% degli Associati del Territorio. Entro 30 giorni, dal ricevimento di detta mozione, il Delegato territoriale è obbligato alla Convocazione dell’Assemblea Territoriale che dovrà tenersi non oltre 30 giorni dalla convocazione, per gli adempimenti conseguenti; in caso di suo rifiuto o di inerzia, la convocazione di cui trattasi sarà effettuata del Presidente dell’Associazione a norma del presente statuto; la mozione sarà votata a maggioranza dei presenti e nella circostanza non è ammesso il voto per delega.

ART. 21 Segreteria Territoriale

Composta al massimo da 7 componenti eletti nella lista presentata dal Delegato Territoriale, comprende almeno un Vice Delegato Territoriale ed un Segretario, deve rappresentare i territori provinciali e supportare politicamente, organizzativamente e operativamente il Delegato Territoriale.

ART. 22 Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva costituisce l’organo esecutivo dell’Associazione, attua le decisioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Nazionale e amministra i fondi dell’Associazione.

È composta dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dal Vice Presidente e da n. 14 componenti, tutti eletti nell’Assemblea Congressuale elettiva. Il Socio ordinario componente del C.d.A. di UnipolSai è componente di diritto senza facoltà di voto.

I Componenti delle Commissioni tecniche possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Giunta con funzione consultiva, senza diritto di voto, salva autonoma legittimazione.

La Giunta Esecutiva ha il compito di:

  1. perseguire gli obiettivi politici, programmatici e strategici deliberati dall’Assemblea Generale, nonché rappresentare l’Associazione nei confronti con la Compagnia e di terzi;
  2. predisporre il bilancio annuale consuntivo e preventivo in accordo con il Segretario amministrativo e tesoreria, da sottoporre al Consiglio Nazionale;
  3. esercitare, in casi urgenti, i poteri del Consiglio Nazionale, con obbligo di successiva ratifica da parte dello stesso entro 30 giorni;
  4. nominare i componenti delle società di servizi e delle eventuali strutture di supporto, tenuto conto della capacità e della professionalità dei Colleghi, nonché della rappresentatività territoriale;
  5. deliberare sulle domande di iscrizione;
  6. Nominare il Segretario Generale e l’Ufficio di segreteria;
  7. Nominare il Segretario Amministrativo e l’Ufficio di tesoreria;
  8. Stabilire il numero ed i componenti delle Commissioni Tecniche;
  9. Proporre al Consiglio Nazionale, in occasione delle Assemblee Generali, i nominativi dei componenti la Commissione Verifica Poteri;

È convocata dal Presidente almeno 6 volte l’anno per propria iniziativa ed ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 1/3 dei suoi componenti, da tenersi, in tal caso, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. La convocazione, sempre effettuata via e-mail, deve essere inviata almeno 5 giorni prima della riunione ed almeno 2 giorni prima in caso di urgenza.

È validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni devono essere sempre assunte con votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.

In caso di cessazione o decadenza per qualsiasi causa di uno o più componenti di Giunta Esecutiva, subentrano nella carica i primi dei non eletti nella lista del Presidente per la parte relativa agli eletti in Assemblea, secondo quanto previsto dal Regolamento. La decadenza dall’incarico è prevista nei casi di:

  • perdita della qualifica di Associato
  • dimissioni volontarie

La Giunta può svolgere la propria attività avvalendosi del supporto di Commissioni consultive, consulenti esterni e/ o di staff tecnico e/o società specializzate. La Giunta Esecutiva è l’organo competente a deliberare sui casi non previsti dal presente statuto da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale.

ART. 23 L’Ufficio di Presidenza

È composto dal Presidente della Associazione e dai 2 Vice Presidenti. L’Associato ordinario componente del C.d.A. di UnipolSai può essere invitato a partecipare.

ART. 24 Il Presidente

È il legale rappresentante dell’Associazione, nonché il garante dell’unità dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea Generale elettiva.

Ha inoltre i seguenti compiti:

  1. convocare le Assemblee Generali;
  2. convocare il Consiglio Nazionale;
  3. adempiere alle funzioni che gli sono demandate dal presente Statuto e dal Regolamento;
  4. adempiere alle funzioni che gli sono demandate dal Consiglio Nazionale;
  5. coordinare la Giunta esecutiva e le attività associative;
  6. sottoscrivere ogni atto e/o comunicazione e che possa impegnare la Associazione (ad eccezione delle comunicazioni effettuate dalla Segreteria generale e dalle Commissioni tecniche agli Associati).

I due Vice Presidenti sono indicati dal candidato a Presidente dell’Associazione nella lista che viene presentata all’Assemblea Elettiva, designando tra i 2 Vice Presidenti il Vicario che ha il compito, in mancanza o in caso di impedimento del Presidente, di sostituirlo esercitandone tutti i poteri.

ART. 25 Il Componente del C.D.A.

Il nominativo del candidato a Consigliere di amministrazione di UnipolSai SpA viene proposto dall’Ufficio di Presidenza e ratificato dalla Giunta Esecutiva.

L’incarico in C.d.A. rimane non cumulabile con altre cariche associative e la nomina comporta la decadenza da qualsiasi Organo, salvo quanto previsto dal presente Statuto.

ART. 26 Collegio dei Revisori dei Conti

È composto da 4 componenti effettivi più il Presidente, che potrà essere anche esterno all’associazione, che deve essere iscritto all’albo dei revisori. Devono essere previsti 2 supplenti.

Il Collegio è eletto dall’Assemblea Generale elettiva ed ha il compito di:

  1. controllare l’amministrazione dei fondi dell’Associazione, verificandone la rispondenza alle norme statutarie;
  2. accertare la regolare tenuta della contabilità e delle relative scritture;
  3. controllare i progetti di bilancio predisposti dalla Giunta Esecutiva ed esprimere su di essi parere scritto, attraverso una relazione da allegare al bilancio.

Si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione scritta del Presidente da inviare via mail.

Il Presidente può esercitare la sua funzione in qualsiasi momento ed essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale dell’Associazione, senza diritto di voto.

La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quelle di altri Organi dell’Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti è responsabile, in solido con il Presidente ed il Segretario Amministrativo dell’Associazione, dell’amministrazione dei fondi.

ART. 27 Collegio dei Probiviri

È composto da 5 componenti effettivi, che eleggono tra di loro il Presidente e il Vice Presidente, e da 2 supplenti.

Il Collegio è eletto dall’Assemblea Generale elettiva ed ha il compito di vigilare e giudicare sulla correttezza morale, deontologica e professionale degli associati, sul rispetto delle norme statutarie, sulle vertenze tra associati e su quelle tra questi e l’Associazione;

Il Collegio può comminare le seguenti sanzioni:

  1. ammonimento verbale;
  2. richiamo scritto;
  3. sospensione a tempo determinato dall’attività dell’Associazione;
  4. espulsione; trascorso almeno un anno dall’espulsione, l’Associato potrà presentare domanda di riammissione, per il tramite della Segreteria Generale, al Consiglio Nazionale che ne valuterà la riammissione, previo parere favorevole del Presidente del Collegio;
  5. radiazione definitiva.

Il Collegio:

  1. determina le proprie modalità operative;
  2. agisce di propria iniziativa o su segnalazione o per incarico, inviando agli interessati la contestazione degli addebiti con lettera raccomandata o posta pec entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione o dell’incarico;
  3. emette decisione motivata, dopo aver sentito gli interessati, entro 60 giorni dall’invio della contestazione;
  4. comunica la decisione, a mezzo lettera raccomandata o posta pec, agli interessati, nonché al Presidente dell’Associazione per l’applicazione delle relative sanzioni.

Avverso la decisione del Collegio è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale. Il ricorso, che sospende l’esecutività della decisione, dovrà essere indirizzato al Presidente dell’Associazione entro 15 giorni dal ricevimento della decisione del Collegio.

La carica di Proboviro è incompatibile con quelle di altri Organi dell’Associazione.

ART. 28 Il Segretario Generale e l’Ufficio Segreteria 

Il Segretario generale, nominato dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, sovrintende alla gestione organizzativa delle attività dell’Associazione e degli uffici amministrativi, coordinandosi con il Segretario Amministrativo e avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio di segreteria.

ART. 29 Il Segretario amministrativo e l’Ufficio di Tesoreria

Il Segretario Amministrativo, nominato dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, sovrintende alla gestione economica delle attività dell’Associazione, coordinandosi con il Segretario generale e avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio di Tesoreria, anch’esso nominato dalla Giunta Esecutiva, su proposta del presidente.

ART. 30 Cariche Sociali e decadenza

Tutti i Componenti degli Organi sociali devono essere scelti tra i Soci ordinari e devono essere in regola con le quote associative, fatta eccezione per il Presidente del Collegio dei Revisori che potrà essere anche esterno alla Associazione.

Gli eletti nei diversi Organi sociali restano in carica 3 anni senza limiti di mandato e non è consentito assumere la medesima carica per più di 2 mandati consecutivi; si considera pari all’esercizio di un mandato l’incarico svolto oltre 18 mesi.

Tutte le cariche decadono con la convocazione dell’Assemblea Generale avente all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche elettive.

Sino alla elezione dei nuovi Organi, la gestione ordinaria della Associazione avverrà ad opera degli Organi statutari precedentemente eletti (prorogatio).

ART. 31 Modifiche Statuto e Regolamento

Possono avvenire nel corso di Assemblee straordinarie che lo prevedano esplicitamente nell’O.d.G. con almeno l’approvazione dei 2/3 dei presenti.

Potrà inoltre avvenire per referendum secondo un regolamento che potrà essere approvato dal Consiglio Nazionale.

ART. 32 Scioglimento dell’Associazione

L’Assemblea generale in forma straordinaria appositamente convocata può deliberare lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati ordinari, in prima convocazione, e almeno 2/3 in seconda convocazione.

In caso di votazione per scioglimento dell’Associazione ogni associato potrà avere una sola delega. In caso di scioglimento di A.U.A., osservate le disposizioni di legge, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sulla base delle deliberazioni che adotterà l’Assemblea Generale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 ART. 33 Rinvio normativo ed entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione in sede di Assemblea costitutiva.

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento, si applicano in quanto compatibili le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute.

Disposizioni Transitorie

Al fine di favorire l’integrazione fra gli appartenenti ai diversi Gruppi/Associazioni nel processo di unificazione, successivamente alla costituzione dell’Associazione AGENTI UNIPOLSAI ASSOCIATI (A.U.A.), e al Congresso di fondazione, inizierà un periodo transitorio espressamente disciplinato dalle seguenti disposizioni. Per quanto non previsto valgono le disposizioni statutarie.

ART. 1 Costituzione e Adempimenti

Il Comitato dei Presidente delle Associazioni aderenti, dopo la costituzione della nuova Associazione AGENTI UNIPOLSAI ASSOCIATI (A.U.A.) da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018, procederanno alla convocazione della prima Assemblea Generale di A.U.A.

ART. 2 Durata Periodo Transitorio

Il periodo e le norme transitorie, integrate per quanto non espressamente previsto dalle norme statutarie, avranno vigore dalla prima Assemblea Generale di A.U.A. sino alla prima Assemblea Congressuale Elettiva che dovrà svolgersi possibilmente entro il 31/12/2020 e comunque non oltre il 31/03/2021.

ART. 3 Organi Periodo Transitorio

Gli Organi del periodo transitorio sono:

  • Il Comitato dei Presidenti
  • L’Ufficio di Presidenza Allargato
  • Il Consiglio Nazionale
  • I Coordinamenti territoriali
  • Le Segreterie territoriali
  • Le Assemblee territoriali
  • La Conferenza dei territori
  • I collegi dei revisori dei conti e Probiviri
  • L’ufficio dei Segretari Generali
  • L’Ufficio dei Segretari Amministrativi

Durante il periodo transitorio, qualora per qualunque motivo venga a mancare uno dei Componenti degli Organi della Associazione già facente parte dei preesistenti Gruppi Agenti, si procederà alla sua sostituzione in conformità alle norme statutarie previste dal preesistente Gruppo di appartenenza.

ART. 4 Il Comitato dei Presidenti

Il Comitato dei Presidenti è l’organo collegiale di rappresentanza dell’Associazione A.U.A., durante il periodo transitorio, ed è costituito da tutti i presidenti dei Gruppi/Associazioni aderenti al percorso di unificazione; periodicamente può nominare al suo interno un coordinatore.

Il Comitato dei Presidenti svolge in forma collegiale la attività di Presidente e, ove necessario, delibera a maggioranza dei suoi Componenti.

ART. 5 L’Ufficio di Presidenza Allargato

L’Ufficio di Presidenza allargato è l’organo esecutivo dell’Associazione A.U.A., durante il periodo transitorio, ed è costituito da ventiquattro membri nominati dai Gruppi/Associazioni aderenti al percorso di unificazione secondo lo schema seguente:

  • I 6 Presidenti dei Gruppi/Associazioni
  • 4 componenti iscritti AAU
  • 5 componenti iscritti IUS
  • 3 componenti iscritti GASAI
  • 2 componenti iscritti GAAU
  • 2 componenti iscritti GALF
  • 2 componenti iscritti MAGAP

ART. 6 Il Consiglio Nazionale

Per tutta la durata della fase transitoria, il Consiglio Nazionale, presieduto dai Presidenti dei Gruppi/Associazioni aderenti, che non hanno diritto di voto, è l’organo di controllo e indirizzo di A.U.A. e si compone di 84 membri, compresi i diciotto membri dell’Ufficio di Presidenza allargato. I 66 componenti ulteriori sono nominati dai Gruppi/Associazioni aderenti al percorso di unificazione secondo lo schema seguente:

  • 14 componenti iscritti AAU
  • 19 componenti iscritti IUS
  • 11 componenti iscritti GASAI
  • 9 componenti iscritti GAAU
  • 8 componenti iscritti GALF
  • 5 componenti iscritti MAGAP

I componenti delle attuali Giunte Esecutive ne fanno parte di diritto.

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza e in caso di votazione paritaria prevarrà l’indicazione maggioritaria del Comitato dei Presidenti, il cui voto acquisirà vigore.

ART. 7 I Coordinamenti Territoriali

Per tutta la durata della fase transitoria, i Coordinamenti Territoriali sono costituiti da un componente per ciascun Gruppo/Associazione aderente al percorso di unificazione, dagli stessi indicato (quindi almeno sei membri per ogni territorio), tra quelli in carica. I componenti dei Coordinamenti Territoriali fanno parte di diritto della Conferenza dei territori e sono i rappresentanti territoriali degli Organi nazionali di A.U.A., di cui attuano le decisioni e a cui propongono le problematiche del territorio e degli iscritti. Mantengono le relazioni industriali con i corrispondenti livelli territoriali della Compagnia; convocano e presiedono le assemblee territoriali e possono nominare una Segreteria Territoriale, che deve garantire un adeguato presidio delle diverse realtà.

ART. 8 Le Segreterie Territoriali

Composte dai Componenti dei Coordinamenti territoriali, se nominate e per tutta la durata della fase transitoria, dovranno rappresentare i territori e supportare politicamente, organizzativamente e operativamente i Coordinamenti stessi.

ART. 9 Le Assemblee Territoriali

Sono il livello organizzativo territoriale nel quale si realizza la partecipazione degli Iscritti alle attività associative e concorrono alla realizzazione delle politiche nazionali dell’Associazione.

I territori di riferimento saranno definiti dai Presidenti delle Giunte esecutive dei preesistenti Gruppi Agenti e la rappresentazione degli stessi verrà allegata alla presente norma transitoria. Per tutta la durata della fase transitoria, sono composte da tutti gli Iscritti del territorio di riferimento ai Gruppi/Associazioni aderenti.

L’Assemblea territoriale, dovrà essere convocata a cura del Coordinamento Territoriale, d’intesa con la Segreteria Generale, almeno 2 volte l’anno. Potrà inoltre essere convocata da parte di almeno uno degli Organi Direttivi dell’Associazione o da almeno 1/3 degli Associati del territorio che ne facciano richiesta scritta e motivata, da inviarsi alla Segreteria territoriale, e per conoscenza alla Segreteria Generale, ed in quest’ultimo caso, dovrà tenersi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dovrà essere inviata dalla Segreteria Territoriale agli Iscritti ed all’Ufficio di Segreteria Nazionale, almeno 7 giorni prima della data dell’Assemblea ed almeno 5 in caso di urgenza, comprensiva dell’Ordine del giorno. In caso di Assemblea avente carattere elettivo, tali termini si intendono raddoppiati.

L’Assemblea Territoriale opera adottando le previsioni dello Statuto A.U.A. e del regolamento attuativo.

ART. 10 La Conferenza dei Territori

La Conferenza dei Territori è l’organismo transitorio, costituito da tutti i Coordinamenti Territoriali, che consente il coinvolgimento di tutti i rappresentanti territoriali nel dibattito su temi strategici ed essenziali, in alternativa o come sintesi delle Assemblee Territoriali. Può essere convocata dal Comitato dei Presidenti, sentito il Consiglio Nazionale, ed il suo potere è propositivo e consultivo. È presieduta dal Comitato dei Presidenti ed i lavori sono video-audio registrati. L’illustrazione sintetica dei contenuti trattati è comunicata agli Associati attraverso i diversi strumenti di comunicazione.

ART. 11 I Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri

Il Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri del periodo transitorio sarà costituito dai Presidenti dei rispettivi collegi dei gruppi di provenienza. Il Presidente sarà nominato dagli stessi componenti. Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori potrà essere individuato un elemento esterno all’Associazione purché iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori.

ART. 12 L’ Ufficio dei Segretari Generali

Nel periodo transitorio i Segretari Generali dei Gruppi/Associazioni aderenti si coordineranno, garantendo una gestione organizzativa unitaria e un costante collegamento con il Comitato dei Presidenti.

ART. 13 L’Ufficio dei Segretari Amministrativi/Tesorieri 

Nel periodo transitorio i Segretari Amministrativi dei Gruppi/Associazioni aderenti si coordineranno tra loro, garantendo una gestione economica e amministrativa unitaria e un costante collegamento con il Comitato dei Presidenti.

ART. 14 L’Ufficio di Presidenza della prima Assemblea Elettiva 

L’Ufficio di Presidenza della prima Assemblea Elettiva dovrà vedere la contemporanea presenza di un rappresentante per ogni Gruppo di provenienza.

ART. 15 La Giunta della prima Assemblea Elettiva 

La Giunta eletta nella prima assemblea elettiva oltre ad avere i Vice Presidenti ognuno appartenente ad un gruppo originario diverso da quello del Presidente, dovrà comprendere almeno due componenti per ogni Gruppo/Associazione originario. I supplenti dovranno comprendere almeno un componente per ogni Gruppo/Associazione originario. In caso di decadenza di un componente della Giunta Esecutiva durante il primo mandato elettivo subentrerà il supplente appartenente allo stesso Gruppo/Associazione del decaduto. Eventuali liste che non dovessero rispettare la presente disposizione non saranno ammesse alle votazioni.

ART. 16 Le Commissioni Tecniche

Le Commissioni Tecniche saranno costituite dagli attuali responsabili dei diversi Gruppi/Associazioni e designeranno al loro interno un coordinatore che fungerà da portavoce; la nomina, in caso di disaccordo, sarà demandata al Comitato dei Presidenti che, nella valutazione, terrà conto anche dell’equilibrio di rappresentanza su base nazionale. I coordinatori individueranno, di volta in volta, a seconda degli argomenti da discutere, i tecnici di supporto.