Arbitro Assicurativo Il sito è online ma non ancora operativo

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Arbitro Assicurativo Il sito è online ma non ancora operativo. Con apposita comunicazione, l’IVASS ha informato che da oggi è online il sito dell’Arbitro Assicurativo, che però non è ancora operativo – in quanto si è ancora in attesa dell’apposito provvedimento che verrà pubblicato sia sul sito dell’Istituto che su quello dell’Arbitro stesso – e pertanto non utilizzabile ai fini della presentazione di un ricorso. Nel frattempo, è possibile navigarne le pagine.

Come noto, l’Arbitro Assicurativo introduce la possibilità della risoluzione stragiudiziale delle controversie, volendo promuovere rapidità, economicità ed effettività delle procedure. Istituito con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215, in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private, esso risponde all’esigenza di allineare la disciplina italiana alle direttive europee in materia di distribuzione assicurativa e di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare alla Direttiva 2016/97/UE (IDD) e alla Direttiva 2013/11/UE sull’ADR per i consumatori.

Attraverso il nuovo organismo, i clienti assicurativi potranno presentare direttamente i propri ricorsi nei confronti delle imprese di assicurazione e degli intermediari senza la necessità di assistenza legale, tramite una procedura digitale guidata. L’accesso al procedimento è subordinato alla previa presentazione di un reclamo alla propria compagnia o all’intermediario. In caso di mancata risposta entro 45 giorni o di risposta insoddisfacente, il cliente può adire l’Arbitro entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo, con un costo di € 20, rimborsabili in caso di accoglimento, anche parziale.

Le imprese e gli intermediari con sede o operatività in Italia aderiscono automaticamente all’Arbitro Assicurativo per effetto dell’iscrizione all’albo o al Registro Unico degli Intermediari e devono designare un referente per la gestione dei ricorsi, entro il prossimo 30 luglio, e garantire canali di comunicazione elettronica efficaci, come PEC o REM. Sono inoltre tenuti a informare la clientela dell’esistenza e delle modalità di ricorso all’Arbitro Assicurativo

Come anzi detto, il cliente può quindi indirizzare il ricorso nei confronti dell’impresa per i comportamenti propri, dei suoi dipendenti e dei produttori diretti iscritti nella sezione C del RUI, oppure direttamente contro gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F per i propri comportamenti e per quelli dei propri collaboratori iscritti nella sezione E. In caso di collaborazioni orizzontali tra intermediari, il cliente può scegliere se indirizzare il ricorso all’emittente o al proponente, a seconda della natura della doglianza. Quando il ricorso coinvolge più soggetti, ad esempio un’impresa e un intermediario, è necessario che vi siano stati reclami distinti verso ciascuno di essi. L’impresa o l’intermediario destinatari del ricorso devono trasmettere la documentazione ai soggetti coinvolti nella controversia e raccoglierne le difese, che andranno inoltrate alla segreteria tecnica dell’Arbitro.

Qualora destinatari formali del ricorso da parte del cliente per fatti che li riguardano o che riguardano i propri collaboratori iscritti nella sezione E, gli Agenti, sono parte formale del procedimento e devono interfacciarsi direttamente con la segreteria tecnica dell’Arbitro Assicurativo, predisponendo memorie difensive, trasmettendo documentazione e, se necessario, coinvolgendo i collaboratori coinvolti nella controversia. Inoltre, nei casi di collaborazioni orizzontali, sono ricorribili in qualità di intermediari proponenti o emittenti, a seconda della natura della doglianza e della scelta del cliente, e devono garantire il contraddittorio anche verso l’altro soggetto della collaborazione.

Il procedimento arbitrale si conclude entro 90 giorni dalla ricezione del fascicolo completo, con una possibile proroga di ulteriori 90 giorni in caso di complessità. Sebbene le decisioni non siano formalmente vincolanti, l’inadempimento da parte della compagnia o dell’intermediario comporta una forma di pubblicità negativa: la notizia dell’inosservanza resta pubblicata per cinque anni sul sito dell’Arbitro Assicurativo e per sei mesi anche sul sito del soggetto soccombente o, in assenza, nei suoi locali. Inoltre, dopo trenta giorni dalla pubblicazione della notizia, se non è pervenuta la comunicazione di avvenuta esecuzione, viene annotata pubblicamente anche la mancata comunicazione.

L’attività dell’Arbitro è sostenuta da una segreteria tecnica istituita presso l’IVASS, che gestisce le fasi procedimentali, dalla ricezione dei ricorsi alla formazione dei fascicoli, dalla calendarizzazione delle riunioni del collegio alla pubblicazione delle decisioni, e provvede a mantenere aggiornato il sito istituzionale con le informazioni sulle decisioni adottate e sugli eventuali inadempimenti, nonché alla pubblicazione della relazione annuale sull’attività svolta. Tutti i soggetti coinvolti devono prestare particolare attenzione alle modalità e ai termini procedurali, tenendo presente che i termini sono sospesi nei periodi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio.

https://www.arbitroassicurativo.org/

 

Alessandra Schofield

Iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, da oltre vent'anni sono vicina alle realtà associative di primo e di secondo livello degli Agenti d’assicurazione, prestando consulenza professionale nell’ambito della comunicazione. All’attivo ho anche un’esperienza nel mondo consumeristico. Attualmente collaboro con AUA Agenti UnipolSai Associati, dedicandomi a questo grande e coinvolgente progetto con passione ed entusiasmo.