Esonero Giovani Under 36 e Decontribuzione Sud L’INPS spiega come gli Agenti e le Agenzie possono richiedere le somme spettanti

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Esonero Giovani Under 36 e Decontribuzione Sud L’INPS spiega come gli Agenti e le Agenzie possono richiedere le somme spettanti. La circolare INPS n. 80 del 24 luglio 2026 – allegata al termine dell’articolo – interviene su una questione di notevole importanza per le Agenzie e le imprese di intermediazione assicurativa che impiegano lavoratori dipendenti, e dà attuazione a una modifica legislativa contenuta nell’articolo 1, commi da 860 a 862, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (la Legge di Bilancio 2026).

Il legislatore ha pertanto stabilito che due agevolazioni contributive già previste negli anni precedenti, l’Esonero giovani under 36 e la Decontribuzione Sud, dovessero considerarsi applicabili anche ai datori di lavoro operanti nelle attività di agenzia e intermediazione assicurativa. L’INPS, con la circolare, disciplina le modalità attraverso le quali gli interessati possono ottenere il riconoscimento delle somme spettanti, recuperare gli arretrati e gestire gli eventuali contenziosi.

La disposizione riguarda i datori di lavoro privati che durante i periodi di applicazione delle agevolazioni svolgevano attività riconducibili alla classe europea NACE 66.22, relativa alle attività degli agenti e degli intermediari assicurativi. Nella classificazione ATECO 2007 rientrano espressamente i broker di assicurazioni, con codice 66.22.01; gli agenti di assicurazioni, con codice 66.22.02; i subagenti, con codice 66.22.03; e i produttori, procacciatori e altri intermediari assicurativi, con codice 66.22.04. Dal 1° aprile 2025 tali attività sono confluite nel codice unico ATECO 2025 66.22.00, denominato Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.

La circolare interessa quindi le Agenzie, le società di brokeraggio e le altre imprese di intermediazione in qualità di datori di lavoro. Non riguarda invece i contributi previdenziali personali dovuti dall’Agente come lavoratore autonomo, né i versamenti alla Gestione commercianti o al Fondo pensione agenti.

Il problema affrontato dalla Legge di Bilancio 2026 risale all’applicazione, a partire dal 1° luglio 2022, delle norme europee sugli aiuti di Stato. In quella fase, numerosi datori di lavoro appartenenti al settore dell’intermediazione assicurativa erano stati esclusi dalle agevolazioni oppure si erano visti disconoscere dall’INPS i conguagli contributivi già esposti nei flussi Uniemens. Da tale esclusione era nato un contenzioso amministrativo, con ricorsi ancora pendenti, ricorsi respinti e richieste di recupero contributivo avanzate dall’Istituto.

Chiarendo la corretta interpretazione delle disposizioni precedenti, la Legge afferma quindi che gli esoneri originariamente disciplinati dalla legge n. 178 del 2020 devono comprendere retroattivamente, a partire dal 1° luglio 2022, anche i datori di lavoro assicurativi appartenenti ai codici ATECO indicati.

L’intervento legislativo era stato proposto durante l’esame parlamentare della Legge di Bilancio. L’emendamento poi confluito nella legge indicava espressamente i quattro codici ATECO dell’intermediazione assicurativa, stabiliva la possibilità di far valere i crediti nel corso del 2026 e quantificava gli oneri per lo Stato in 21,5 milioni di euro per il 2026, 400.000 euro per il 2027 e 100.000 euro per il 2028.

La prima delle due agevolazioni interessate è l’Esonero giovani under 36. La misura prevedeva l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore, al momento dell’assunzione o della trasformazione, non doveva avere compiuto 36 anni e non doveva essere stato precedentemente titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con lo stesso o con un altro datore di lavoro.

Per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, l’esonero poteva raggiungere un massimo di 6.000 euro annui per lavoratore. Per quelle effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, il limite era stato innalzato a 8.000 euro annui.

La durata ordinaria dell’agevolazione era di 36 mesi, che saliva a 48 mesi nel caso in cui l’assunzione o la trasformazione fosse effettuata presso una sede o un’unità produttiva situata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna. La contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici del lavoratore restava comunque integra.

Per gli intermediari assicurativi, la norma interpretativa consente quindi di recuperare l’Esonero giovani under 36 per le assunzioni e le trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, a condizione che fossero presenti tutti i requisiti richiesti dalla disciplina originaria. Occorre di conseguenza verificare la situazione di ogni singolo lavoratore, la data dell’assunzione, il tipo di contratto, l’età, i precedenti rapporti di lavoro e la sede produttiva.

La seconda misura è la Decontribuzione Sud. Essa consisteva in una riduzione pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL. Il beneficio spettava per i rapporti di lavoro dipendente svolti presso sedi situate nelle otto regioni interessate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per gli Agenti e gli intermediari assicurativi, la circolare consente il recupero della Decontribuzione Sud relativa al periodo compreso tra luglio 2022 e dicembre 2024. Anche in questo caso devono essere rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa e dalle decisioni europee sugli aiuti di Stato.

Secondo quanto indicato dalla Legge di Bilancio, il credito può essere fatto valere esclusivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. La circolare INPS del luglio 2026 quindi fornisce le istruzioni operative quando sono già trascorsi quasi sette mesi dall’inizio del periodo previsto dalla legge.

Il beneficio non spetta quando dalla visura camerale non risulti lo svolgimento dell’attività assicurativa interessata oppure quando il codice ATECO sia indicato soltanto come attività secondaria. La circolare attribuisce particolare importanza al fatto che l’attività fosse registrata presso la Camera di commercio come primaria o prevalente già nel periodo per il quale viene richiesto l’esonero.

L’INPS ammette anche la possibilità di chiedere una modifica retroattiva del codice ATECO presente sulla matricola contributiva, ma stabilisce in tal senso condizioni rigorose. Non è possibile modificare formalmente il codice al solo scopo di ottenere l’agevolazione se l’attività non risultava effettivamente e prevalentemente esercitata nel periodo interessato.

L’Esonero giovani under 36 non è cumulabile, per lo stesso lavoratore e per lo stesso periodo, con altri esoneri o riduzioni contributive. Se il datore di lavoro aveva già beneficiato dell’incentivo strutturale per l’occupazione giovanile al 50%, noto come incentivo GECO, deve prima restituire le somme ricevute e solo successivamente può applicare il nuovo esonero al 100%.

Analogamente, se per il medesimo lavoratore era stata già utilizzata la Decontribuzione Sud, il datore di lavoro deve restituirla prima di accedere all’Esonero giovani under 36. La restituzione deve essere effettuata attraverso gli specifici codici a debito indicati dalla circolare.

Poiché le misure costituiscono aiuti di Stato, l’INPS è tenuto a registrare gli importi fruiti nel 2026 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e a verificare il rispetto dei limiti massimi di aiuto previsti dai quadri temporanei europei. Il riconoscimento legislativo non elimina quindi i vincoli derivanti dalla normativa europea né consente di superare i massimali eventualmente già raggiunti dall’impresa.

L’importo potenzialmente esigibile da un’Agenzia dipende dal numero dei lavoratori interessati, dai periodi lavorati, dalle retribuzioni imponibili, dal tipo di agevolazione, dalla durata dell’esonero, dalla localizzazione della sede e dall’eventuale presenza di altri incentivi già utilizzati. Le posizioni dovranno quindi essere ricostruite analiticamente.

16899_Circolare-numero-80-del-24-07-2026

 

Alessandra Schofield

Iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, da oltre vent'anni sono vicina alle realtà associative di primo e di secondo livello degli Agenti d’assicurazione, prestando consulenza professionale nell’ambito della comunicazione. All’attivo ho anche un’esperienza nel mondo consumeristico. Attualmente collaboro con AUA Agenti UnipolSai Associati, dedicandomi a questo grande e coinvolgente progetto con passione ed entusiasmo.