Area riservata al Cliente sui siti delle Imprese…

Febbraio 20, 2020by Alessandra Schofield
Foto di Pete Linforth da Pixabay 

Il Regolamento n. 41/2018 IVASS contiene le disposizioni dell’Istituto in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi di quanto contenuto nel Codice delle Assicurazioni.

Sebbene i destinatari delle normative ivi contenute siano le imprese e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi (quindi non gli Agenti), gli adempimenti che pone in capo alle Compagnie indirettamente si riflettono sulle Reti distributive; è per questo motivo che il Regolamento 41 viene frequentemente richiamato nei Tavoli di Lavoro che coinvolgono le Commissioni AUA.

Il Capo IV del Regolamento è dedicato alla “Gestione telematica dei rapporti assicurativi” e contiene – tra gli altri – l’obbligo per le Compagnie di predisporre entro il 1° maggio 2020 nei propri siti aree riservate a contraenti e aderenti, alle quali si accede direttamente dalla home page tramite appositi link.

Secondo quanto indicato dall’IVASS, la gestione dei rapporti contrattuali tramite i sistemi informatici deve prevedere almeno la possibilità per il Cliente di:

  • pagare on line il premio assicurativo successivo al primo
  • richiedere la liquidazione del sinistro
  • richiedere di modificare i propri dati personali
  • richiedere il riscatto
  • richiedere la sospensione e (ove previsto) l’eventuale riattivazione della garanzia

Inoltre il Cliente deve avere almeno la possibilità di consultare:

  • le coperture assicurative in essere
  • le condizioni contrattuali sottoscritte
  • lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
  • il valore di riscatto della polizza per le polizze vita e per i prodotti d’investimento assicurativi
  • il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento per i contratti unit linked e i contratti index linked
  • l’attestazione sullo stato del rischio per contratti RCA
  • i dati del beneficiario e di un eventuale referente terzo diverso dal beneficiario
  • l’eventuale sospensione della garanzia e relativa riattivazione  

Il comma 3 dell’art. 28 contiene l’obbligo per l’impresa di indicare sulle polizze Auto  l’ammontare dell’importo percepito dall’intermediario.

Alessandra Schofield

Iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, da oltre vent'anni sono vicina alle realtà associative di primo e di secondo livello degli Agenti d’assicurazione, prestando consulenza professionale nell’ambito della comunicazione. All’attivo ho anche un’esperienza nel mondo consumeristico. Attualmente collaboro con AUA Agenti UnipolSai Associati, dedicandomi a questo grande e coinvolgente progetto con passione ed entusiasmo.