
Il Regolamento n. 41/2018 IVASS contiene le disposizioni dell’Istituto in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi di quanto contenuto nel Codice delle Assicurazioni.
Sebbene i destinatari delle normative ivi contenute siano le imprese e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi (quindi non gli Agenti), gli adempimenti che pone in capo alle Compagnie indirettamente si riflettono sulle Reti distributive; è per questo motivo che il Regolamento 41 viene frequentemente richiamato nei Tavoli di Lavoro che coinvolgono le Commissioni AUA.
Il Capo IV del Regolamento è dedicato alla “Gestione telematica dei rapporti assicurativi” e contiene – tra gli altri – l’obbligo per le Compagnie di predisporre entro il 1° maggio 2020 nei propri siti aree riservate a contraenti e aderenti, alle quali si accede direttamente dalla home page tramite appositi link.
Secondo quanto indicato dall’IVASS, la gestione dei rapporti contrattuali tramite i sistemi informatici deve prevedere almeno la possibilità per il Cliente di:
- pagare on line il premio assicurativo successivo al primo
- richiedere la liquidazione del sinistro
- richiedere di modificare i propri dati personali
- richiedere il riscatto
- richiedere la sospensione e (ove previsto) l’eventuale riattivazione della garanzia
Inoltre il Cliente deve avere almeno la possibilità di consultare:
- le coperture assicurative in essere
- le condizioni contrattuali sottoscritte
- lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
- il valore di riscatto della polizza per le polizze vita e per i prodotti d’investimento assicurativi
- il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento per i contratti unit linked e i contratti index linked
- l’attestazione sullo stato del rischio per contratti RCA
- i dati del beneficiario e di un eventuale referente terzo diverso dal beneficiario
- l’eventuale sospensione della garanzia e relativa riattivazione
Il comma 3 dell’art. 28 contiene l’obbligo per l’impresa di indicare sulle polizze Auto l’ammontare dell’importo percepito dall’intermediario.