Nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21/10/2022 è stato pubblicato il Regolamento che definisce il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione decennale a beneficio dell’acquirente per l’assicurazione dell’immobile da costruire. In assenza di consegna della garanzia da parte del costruttore-venditore, la compravendita è nulla.
La polizza deve avere effetto “dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”.
A questo link il Regolamento pubblicato in G.U.