Nell’audizione al Senato dello scorso 16 febbraio, il Segretario Generale IVASS coglie l’occasione per rimarcare come i requisiti richiesti per esercitare l’attività assicurativa siano molto stringenti, a differenza di quanto imposto ad un fondo sanitario integrativo.
Se i presupposti per la prima sono, infatti, un capitale sociale minimo, una struttura di governance che rispetti la regolamentazione vigente, funzionale ad assicurare una sana e prudente gestione, il possesso nel continuo di un requisito patrimoniale di solvibilità e di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte degli esponenti aziendali, la sottoposizione a stringenti regole di vigilanza di condotta di mercato, il secondo può svolgere la propria attività solo iscrivendosi all’Anagrafe tenuta dal Ministero della Salute.
Interessante il fatto che spesso i Consumatori inviino all’Istituto di Vigilanza segnalazioni e reclami che non sono affatto di competenza IVASS, in quanto riferiti a fondi, società sanitarie e mutue. Ciò indica chiaramente un’asimmetria informativa: i beneficiari delle prestazioni hanno difficoltà a percepire le differenze tra i diversi soggetti impegnati a garantire la prestazione sanitaria e soprattutto tra le diverse discipline e forme di tutela previste dall’ordinamento, sottolinea De Polis.
Ad ogni modo, i reclami riguardano spesso la scarsa chiarezza delle condizioni contrattuali, carenze nell’informativa precontrattuale (manchevolezza per lo più addebitabile ai datori di lavoro che stipulano coperture collettive), difficoltà e ostacoli di vario genere nell’apertura delle posizioni o nell’aver riscontro alla semplice richiesta di informazioni sulle modalità di attivazione delle prestazioni o sullo stato di trattazione delle pratiche.
