Obblighi per gli Intermediari assicurativi in relazione alle misure restrittive dell’Unione Europea. In risposta all’aggressione militare russa in Ucraina, l’Unione Europea ha adottato una serie di misure restrittive vincolanti per tutti gli Stati membri. L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha ribadito l’importanza di rispettare queste misure con una comunicazione inviata il 26 luglio 2024 (disponibile a questo link). La lettera chiarisce gli obblighi che ricadono su imprese di assicurazione e intermediari assicurativi secondo il Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio Europeo e altre normative comunitarie. Ne sintetizziamo di seguito il contenuto.
Gli intermediari assicurativi devono rispettare il divieto generale di mettere a disposizione fondi o risorse economiche a persone fisiche o giuridiche soggette a misure restrittive della UE. Questo include enti, organismi o qualsiasi soggetto associato a tali misure.
Devono essere adottate procedure e controlli necessari per identificare e congelare fondi e risorse economiche sottoposti a restrizioni. È essenziale monitorare costantemente l’aggiornamento delle liste dei soggetti destinatari di misure restrittive.
È vietato svolgere qualsiasi attività sul territorio nazionale con i soggetti inclusi nelle liste delle misure restrittive, salvo specifica autorizzazione del Comitato di Sicurezza Finanziaria.
Gli intermediari devono vigilare sui pagamenti dei premi assicurativi effettuati tramite conti correnti separati intestati agli stessi intermediari. Questo per assicurarsi che tali fondi non siano riconducibili a soggetti sottoposti a misure restrittive.
La normativa volta a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si applica solo agli intermediari che operano nei rami Vita. Tuttavia, anche gli intermediari che operano esclusivamente nei rami danni devono rispettare le misure restrittive a livello europeo e nazionale.
Gli intermediari, inclusi quelli operanti nei rami Danni, sono tenuti a comunicare alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) l’esistenza di beni e disponibilità economiche riconducibili a soggetti designati dalle misure restrittive. Queste comunicazioni devono essere effettuate utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito della UIF.
In sostanza, afferma l’IVASS, gli intermediari assicurativi devono essere pienamente consapevoli delle loro responsabilità in relazione alle misure restrittive imposte dall’Unione Europea. L’adozione di procedure rigorose e il costante monitoraggio delle liste dei soggetti sanzionati sono fondamentali per garantire la conformità normativa e contribuire alla sicurezza finanziaria. Per ulteriori informazioni e per accedere ai moduli di comunicazione, gli intermediari sono invitati a consultare il sito della UIF e a rimanere aggiornati sulle direttive dell’IVASS.



