Le grandi piattaforme digitali e le preoccupazioni dei regolatori nei Paesi G7. Negli ultimi anni, i regolatori hanno manifestato una crescente preoccupazione riguardo al potere di mercato delle grandi piattaforme digitali e alla loro influenza, che si estende ben oltre i mercati tradizionali. Diversi studi hanno sollevato il dibattito su come regolamentare queste piattaforme, alimentando proposte di intervento con normative preventive, note come regolamentazioni ex ante. In questo contesto, l’OCSE ha svolto un’analisi approfondita delle normative adottate o proposte nei Paesi del G7, – COMPETITION POLICY IN DIGITAL MARKETS: THE COMBINED EFFECT OF EX ANTE AND EX POST INSTRUMENTS IN G7 JURISDICTIONS – per affrontare le sfide della concorrenza nei mercati digitali. Tale analisi si propone di esaminare l’effetto combinato delle normative ex ante e degli strumenti correttivi ex post, utilizzati dalle autorità di concorrenza.
Le Autorità di vigilanza sulla concorrenza dei Paesi del G7 hanno individuato quattro aree principali di preoccupazione: le pratiche anti-deviazione e le clausole di nazione più favorita (MFNs), l’uso dei dati, l’autopreferenza e le pratiche di collegamento (tying) e raggruppamento (bundling) unitamente alle restrizioni all’interoperabilità.
In molte giurisdizioni del G7, le piattaforme digitali limitano la possibilità per gli utenti aziendali di promuovere canali alternativi o di offrire condizioni migliori rispetto a quelle proposte sulla piattaforma stessa. Queste clausole, note come pratiche anti-deviazione e clausole MFN, possono ostacolare la concorrenza, riducendo la scelta dei consumatori e rafforzando il potere delle piattaforme. Le autorità di concorrenza hanno recentemente condotto indagini contro Apple, in relazione alle clausole che impedivano agli sviluppatori di app di proporre ai consumatori alternative ai sistemi di pagamento in-app, e contro Amazon, per le restrizioni imposte ai rivenditori sui prezzi offerti attraverso altri canali. In molti casi, le autorità hanno imposto la rimozione di queste clausole per risolvere le preoccupazioni in materia di concorrenza. A livello normativo, l’Unione Europea, attraverso il Digital Markets Act (DMA), e il Giappone hanno introdotto regole specifiche che vietano tali pratiche da parte delle piattaforme considerate “gatekeeper”.
Un’altra area di preoccupazione riguarda l’uso dei dati. Le grandi piattaforme digitali accumulano quantità enormi di dati sugli utenti, rafforzando il loro potere di mercato e permettendo loro di espandersi in nuovi mercati. Questa posizione dominante può generare effetti anti-competitivi, come l’ostruzione dei concorrenti o abusi di sfruttamento. Le autorità di concorrenza, in diverse occasioni, hanno aperto indagini contro aziende come Amazon e Meta per l’uso improprio dei dati degli utenti aziendali, allo scopo di ottenere un vantaggio competitivo nei mercati correlati. Per affrontare tali preoccupazioni, le norme ex ante proposte o attuate in alcune giurisdizioni, come il DMA dell’UE e la normativa giapponese, hanno introdotto limiti specifici all’uso dei dati non pubblici degli utenti aziendali e hanno imposto obblighi di portabilità dei dati. Ciò mira a prevenire che i grandi operatori digitali sfruttino il loro accesso esclusivo ai dati per ostacolare la concorrenza e ridurre le possibilità per nuovi entranti e per i consumatori stessi.
Le pratiche di autopreferenza costituiscono un’altra fonte di preoccupazione. Le piattaforme tendono a favorire i propri prodotti nei mercati correlati, sfruttando il loro potere di mercato per distorcere la concorrenza. Ciò è emerso in casi come quello di Amazon e Google, dove queste aziende hanno favorito i propri prodotti nei risultati di ricerca o nelle offerte agli utenti. La Commissione Europea ha condotto indagini che hanno portato, nel 2017, alla sanzione di Google per aver favorito il proprio servizio di comparazione dei prezzi nei risultati di ricerca, ostacolando così la concorrenza. Le nuove regolamentazioni ex ante, come il DMA, vietano ai “gatekeeper” di trattare in modo più favorevole i propri prodotti rispetto a quelli di terzi, in particolare in relazione alla classificazione dei risultati. Tuttavia, numerosi casi rimangono aperti e l’efficacia delle possibili misure per affrontare queste pratiche è ancora incerta.
Le pratiche di collegamento e raggruppamento (tying e bundling) e le restrizioni all’interoperabilità rappresentano un’ulteriore sfida. Queste pratiche sono comuni nei mercati digitali, a causa dell’interconnessione dei prodotti digitali. Le piattaforme possono sfruttare il loro potere di mercato per legare l’uso di un servizio all’utilizzo di un altro, escludendo così i concorrenti e limitando l’accesso al mercato. Un esempio significativo è rappresentato dall’indagine dell’Unione Europea contro Google, che nel 2018 ha evidenziato come la società avesse costretto i produttori di dispositivi a pre-installare Google Search e Google Chrome per poter accedere al suo app store. In risposta a tali preoccupazioni, le normative esistenti, come quelle dell’UE e della Germania, affrontano queste pratiche, consentendo di obbligare le piattaforme a offrire servizi alternativi e a promuovere l’interoperabilità.
La questione della conformità da parte delle piattaforme e degli effetti extraterritoriali è anch’essa rilevante. Nonostante la natura globale delle operazioni delle piattaforme digitali, esse tendono generalmente a limitare le modifiche alle sole giurisdizioni in cui vengono imposti obblighi normativi. In alcuni casi, tuttavia, le piattaforme implementano cambiamenti a livello globale, soprattutto quando diverse autorità stanno conducendo indagini sugli stessi comportamenti e concordano sui rimedi da adottare. Le strategie di conformità dipendono da diversi fattori, tra cui la capacità di separare le operazioni in base alle giurisdizioni e i costi associati al mantenimento di operazioni differenziate. In generale, le piattaforme sembrano essere in grado di implementare modifiche alle operazioni solo nelle giurisdizioni pertinenti, adottando misure simili in altre giurisdizioni solo quando obbligate.
In conclusione, il documento sottolinea che le regolamentazioni ex ante proposte o attuate nei paesi del G7 riflettono in larga misura le principali preoccupazioni affrontate dalle autorità di concorrenza attraverso le azioni ex post. L’introduzione di nuove regolamentazioni mirate ai mercati digitali fornisce un insieme di strumenti complementari alle norme antitrust tradizionali, considerate più adatte ad affrontare specifiche problematiche derivanti dal potere dei “gatekeeper”. Vi è una convergenza significativa tra i rimedi ex post già implementati e le nuove obbligazioni ex ante, soprattutto in relazione a pratiche come l’anti-deviazione e l’uso dei dati. Tuttavia, per alcune questioni, come l’autopreferenza e il tying, la definizione e l’implementazione di rimedi efficaci sono ancora in evoluzione. La mancanza di effetti extraterritoriali evidenti suggerisce inoltre che gli esiti normativi potrebbero frammentarsi tra le diverse giurisdizioni. In questo contesto, il coordinamento internazionale e la condivisione delle conoscenze diventeranno sempre più cruciali per affrontare le sfide poste dai mercati digitali in continua evoluzione.
Il documento è disponibile, in lingua inglese, a questo link.



