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La fiscalità delle polizze Vita in Europa L’analisi IVASS. Il Quaderno n. 34 – La fiscalità delle polizze vita. Un’analisi comparata su alcuni Paesi europei, pubblicato da IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) esamina la fiscalità delle polizze vita in Italia, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito e Spagna, analizzando i principali aspetti fiscali: il trattamento dei premi, la tassazione dei rendimenti in caso di riscatto o liquidazione in un’unica soluzione, la fiscalità applicabile ai capitali corrisposti in caso di morte dell’assicurato e l’eventuale presenza di imposte patrimoniali. L’obiettivo è fornire un quadro comparato delle norme che, nei vari ordinamenti, incentivano il risparmio assicurativo o il trasferimento di ricchezza mortis causa.
In Francia, i premi delle polizze vita sono generalmente esenti dall’imposta sulle assicurazioni, con l’eccezione delle polizze caso morte stipulate come garanzia per prestiti, sottoposte a un prelievo del 9%. Non esistono agevolazioni ai fini dell’imposta sul reddito. La tassazione dei rendimenti dipende dalla data di versamento dei premi e dalla durata della polizza. La base imponibile è data dalla differenza tra capitale liquidato e premi versati, con tassazione rinviata al momento della liquidazione. Per i premi versati dal 27 settembre 2017, si applica un prelievo forfettario del 12,8% o del 7,5% per contratti detenuti da più di otto anni e con premi complessivi fino a 150.000 euro, a cui si aggiungono contributi sociali del 17,2%. Le polizze detenute per oltre otto anni beneficiano di una deduzione annuale di 4.600 euro (9.200 per le coppie), valida solo ai fini dell’imposta sul reddito. I capitali corrisposti in caso di morte sono esenti dall’imposta sul reddito, ma soggetti ai contributi sociali sulla parte non già tassata. Ai fini successori, se sono stati designati beneficiari, i capitali non rientrano nell’asse ereditario. Sono previste franchigie rilevanti (152.500 euro per beneficiario per premi versati prima dei 70 anni), mentre i premi versati dopo i 70 anni beneficiano di un’esenzione complessiva di 30.500 euro, con l’eccedenza soggetta all’imposta di successione. Il coniuge è sempre esente. Una forma di imposta patrimoniale si applica solo se la polizza investe in beni immobili.
In Germania, i premi delle polizze vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Le polizze di puro rischio danno diritto a una deduzione dal reddito fino a 1.900 euro (2.800 per autonomi), mentre le polizze miste stipulate dopo il 31 dicembre 2004 non danno diritto ad agevolazioni. La tassazione dei rendimenti delle polizze miste avviene tramite una flat tax del 26,375% sulla differenza tra capitale erogato e premi versati, salvo il caso in cui siano rispettati due requisiti: durata della polizza di almeno dodici anni ed età del beneficiario di almeno 62 anni al momento dell’erogazione. In tale ipotesi, solo il 50% del rendimento è assoggettato alla tassazione ordinaria in base alle aliquote della PIT. Per le unit-linked si applica una riduzione del 15% del rendimento imponibile. I capitali corrisposti in caso di morte sono esenti dall’imposta sul reddito ma non dall’imposta sulle successioni, che prevede aliquote dal 7% al 50% con specifiche franchigie e agevolazioni per il coniuge. Non esiste un’imposta patrimoniale sulle polizze vita.
In Portogallo i premi delle polizze vita sono soggetti a oneri parafiscali: lo 0,048% del premio complessivo destinato all’autorità di vigilanza e il 2,5% sulla parte relativa alla copertura del rischio morte. Sono previste deduzioni fiscali per categorie specifiche, come professioni a rischio o soggetti con disabilità. I rendimenti delle polizze vita sono tassati in via ordinaria con una flat tax del 28%, applicata alla differenza tra capitale liquidato e premi versati. Se però almeno il 35% dei premi totali è versato nella prima metà della durata del contratto e la polizza è detenuta per almeno cinque anni (con vantaggi massimi oltre gli otto anni), si applicano riduzioni della base imponibile: il rendimento è tassato con aliquota effettiva del 22,4% tra cinque e otto anni e dell’11,2% per durate superiori a otto anni. I capitali corrisposti in caso di morte sono esenti sia da imposta sul reddito sia da imposta di successione. Non esiste un’imposta patrimoniale sulle polizze vita.
Nel Regno Unito i premi delle polizze vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni e non esiste una specifica agevolazione ai fini dell’imposta sul reddito. La tassazione delle prestazioni dipende dalla tipologia di contratto. Le qualifying policies, che rispettano determinati requisiti (durata minima di dieci anni, premi annuali uniformi, limite annuo di 3.600 sterline, capitale assicurato proporzionato ai premi), godono dell’esenzione totale dall’imposta sui rendimenti. Le altre polizze sono tassate sulla differenza tra benefici totali e premi versati, con applicazione di un credito nozionale del 20% volto a mitigare la doppia imposizione. Esistono ulteriori meccanismi di attenuazione, come il “top slicing relief”. Le polizze vita possono essere inserite negli ISA, che garantiscono l’esenzione sui redditi da risparmio in presenza di specifici requisiti. I capitali corrisposti in caso di morte sono tassati allo stesso modo dei riscatti immediatamente precedenti al decesso e concorrono alla base imponibile dell’imposta di successione, applicata con aliquota del 40% oltre la franchigia di 325.000 sterline, con esenzione per il coniuge. Non è prevista un’imposta patrimoniale sulle polizze vita.
In Spagna i premi delle polizze vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni e non sono previste agevolazioni ai fini dell’imposta sul reddito. I rendimenti sono tassati come redditi da investimento finanziario con aliquote progressive comprese tra il 19% e il 30%, calcolate sulla differenza tra capitale erogato e premi versati. Per le polizze unit-linked è prevista una regola antielusiva che prevede una tassazione annuale dei rendimenti maturati. Le polizze possono essere utilizzate per realizzare un Piano di Risparmio a Lungo Termine, che garantisce l’esenzione da tassazione se l’investimento è detenuto per almeno cinque anni e limitato a un versamento massimo annuo di 5.000 euro. I capitali corrisposti in caso di morte non sono tassati ai fini dell’imposta personale, ma sono soggetti all’imposta di successione, che applica aliquote comprese tra il 7,65% e il 34%, con rilevanti riduzioni per coniuge, discendenti e ascendenti. Le polizze vita concorrono inoltre all’imposta patrimoniale, calcolata sul valore di riscatto o sulla riserva matematica, con aliquote progressive tra lo 0,2% e il 3,5% e una franchigia generale di 700.000 euro, variabile a seconda delle Comunità Autonome.




