I suggerimenti EIOPA sull’applicazione dell’AI Act nel settore assicurativo
I suggerimenti EIOPA sull’applicazione dell’AI Act nel settore assicurativo. La lettera istituzionale EIOPA, datata 13 aprile 2026, indirizzata a varie istituzioni UE, tra cui la Presidenza ECOFIN, la Commissione Europea e il Parlamento Europeo, contiene alcuni suggerimenti mirati per chiarire l’applicazione dell’AI Act nel settore assicurativo, in modo da perseguire gli obiettivi del regolamento senza creare oneri inutili per le Imprese di assicurazione e per le Autorità di Vigilanza.
EIOPA accoglie favorevolmente gli obiettivi del Regolamento (UE) 2024/1689, quindi l’AI Act, e si dichiara attivamente impegnata nel supportare il lavoro della Commissione europea per garantirne un’attuazione coordinata e coerente nel settore assicurativo dell’Unione. Questa attività di supporto è già in corso e si riconnette alla cooperazione avvenuta nei mesi precedenti con la Commissione Europea, nel corso della quale EIOPA ha condiviso informazioni sul rapporto tra AI Act e legislazione assicurativa.
Nel settore assicurativo, ai soggetti vigilati che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale si applicano due principali insiemi di regole, ovvero la legislazione settoriale assicurativa e l’AI Act. EIOPA osserva che l’attuazione dell’AI Act all’interno di un quadro settoriale già esistente può comportare la necessità di gestire sovrapposizioni e di raccordare obiettivi diversi ma complementari. Due, in particolare, i poli di tutela:la protezione dei diritti fondamentali, perseguita dall’AI Act, e gli obiettivi prudenziali e di protezione del consumatore propri della normativa assicurativa. Secondo l’articolo 74, paragrafo 6, dell’AI Act, le autorità nazionali competenti per la vigilanza finanziaria devono essere designate come Market Surveillance Authorities per i sistemi di IA ad alto rischio forniti o utilizzati da istituzioni finanziarie regolamentate e vigilate. Poiché questa regola riguarda specificamente i casi di alto rischio, gli Stati membri possono anche decidere di estendere la designazione delle autorità di vigilanza finanziaria ad altri sistemi di IA utilizzati da istituzioni finanziarie. Tuttavia, se uno Stato membro scegliesse di designare un’autorità diversa come Market Surveillance Authority, sarebbe essenziale un coordinamento efficace tra tutte le autorità coinvolte, tenendo conto anche dei diversi livelli di complessità istituzionale nazionale.
EIOPA, ben lungi dal mettere in discussione il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, chiede quindi chiarimenti che ne rendano più chiara e proporzionata l’applicazione nel settore assicurativo, ove si considerano rientranti tra i sistemi di IA ad alto rischio quelli destinati alla valutazione del rischio e alla determinazione del prezzo in relazione a persone fisiche nel caso delle assicurazioni Vita e Salute. Proprio su questo punto EIOPA ritiene essenziale per gli operatori di mercato stabilire quali tecniche rientrino nella definizione di AI system e quali, tra esse, debbano essere qualificate come high-risk ai sensi dell’AI Act.
In particolare, EIOPA ritiene opportuno – ed è questa la prima proposta – escludere espressamente i Generalized Linear Model e i Generalized Additive Model dalla definizione di AI system ai sensi dell’AI Act oppure almeno dall’ambito dei sistemi di IA ad alto rischio, quando tali modelli sono utilizzati per la valutazione del rischio e la tariffazione nelle assicurazioni Vita e Salute.
Per inciso, i Generalized Linear Model (GLM) sono modelli statistici che, in assicurazione, servono a stimare il rischio di una persona in base ad età, stato di salute o altre caratteristiche. I Generalized Additive Model (GAM) riescono a rappresentare meglio andamenti più complessi e più realistici.
EIOPA spiega che i GLM e i GAM sono ampiamente utilizzati nel settore assicurativo almeno dagli anni Ottanta, soprattutto nell’assicurazione Danni, ma anche nelle assicurazioni Vita e Salute accanto ad altre tecniche attuariali. Imprese e Autorità di Vigilanza possiedono una lunga esperienza nell’uso di questi modelli e una solida comprensione dei rischi ad essi associati, compresi quelli riguardanti la protezione dei consumatori. Il funzionamento di tali modelli si basa generalmente su un insieme limitato e stabile di parametri, la cui influenza sugli esiti può essere interpretata e valutata direttamente attraverso metodi statistici consolidati. Per questa ragione, si tratta di modelli generalmente trasparenti e interpretabili, che non presentano di per sé quelle caratteristiche di black box che stanno alla base degli obblighi rafforzati di governance e mitigazione del rischio previsti dall’AI Act per sistemi più complessi, non lineari e self-learning.
Ulteriori elementi depongono a favore dell’esclusione di GLM e GAM dalla categoria dei sistemi di IA ad alto rischio. In particolare, questi modelli non sono autonomi, perché operano rigorosamente secondo istruzioni predefinite e richiedono intervento umano per il retraining e per ogni modifica materiale; inoltre, i loro esiti sono generalmente correggibili o reversibili con facilità. Infine, EIOPA dichiara di non avere, fino a questo momento, evidenze che l’uso di tali modelli abbia prodotto effetti avversi significativi sui diritti fondamentali. Perciò, includere GLM e GAM nell’ambito di applicazione dell’AI Act sia nella categoria dei sistemi di IA ad alto rischio non ridurrebbe materialmente i rischi associati a modelli che, secondo EIOPA, sono già ben compresi e già sottoposti a vigilanza nel settore assicurativo. Al contrario, produrrebbe oneri di compliance non necessari per imprese assicurative e supervisori, senza apportare un valore aggiunto alla tutela dei consumatori. Concentrare l’attenzione regolatoria su modelli così ben conosciuti rischierebbe di sottrarre risorse finite alla valutazione di applicazioni di IA più nuove, potenzialmente più rischiose o meno comprese, impiegate nella valutazione del rischio e nella tariffazione delle assicurazioni vita e salute. Secondo EIOPA, trattare allo stesso modo questi algoritmi e metodi di modellazione più complessi e innovativi sarebbe inoltre in contrasto con gli obiettivi di semplificazione dichiarati dal Digital Omnibus on AI.
Oltre la summenzionata proposta di modifica al Digital Omnibus on AI, EIOPA propone l’inserimento di un nuovo paragrafo che preveda espressamente che l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali possano fornire input per l’elaborazione di linee guida o guidance relative all’applicazione del regolamento nel contesto di enti creditizi, imprese di investimento e imprese di assicurazione e riassicurazione regolate da atti giuridici dell’Unione. Tali soggetti, infatti, sono già assoggettati a complessi requisiti di governance, gestione del rischio e vigilanza previsti dal diritto dell’Unione, compresi Solvency II, la Insurance Distribution Directive e DORA. Quindi, consentire alle tre autorità europee di vigilanza di contribuire allo sviluppo delle linee guida dell’AI Office ridurrebbe il rischio di duplicazioni e di sovrapposizione regolatoria tra AI Act e quadri normativi settoriali già esistenti, favorendo una regolazione più coerente. Queste autorità sono in una posizione particolarmente adatta per individuare sovrapposizioni, complementarità e possibili incoerenze tra i requisiti dell’AI Act e la legislazione finanziaria già in vigore, e il loro coinvolgimento strutturato sosterrebbe un approccio di vigilanza proporzionato e basato sul rischio, capace di riconoscere la maturità e l’efficacia dei framework di governance e controllo già implementati dalle entità finanziarie, comprese le imprese assicurative vigilate.



