Obbligo assicurazioni Cat Nat Tipologia coperture conformità degli immobili
Obbligo assicurazioni Cat Nat Tipologia coperture conformità degli immobili. Obbligo assicurazioni Cat Nat Secondo quanto riferisce IVASS nell’indagine recentemente pubblicata sulle coperture catastrofali dopo l’introduzione dell’obbligo assicurativo per le imprese, le polizze esaminate sono generalmente strutturate come coperture stand alone e specificamente destinate alla copertura dei rischi catastrofali definiti dalla legge: sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana. Solo una minoranza dei prodotti analizzati ha invece natura multigaranzia, prevedendo la possibilità di acquistare diversi moduli a copertura dei fabbricati, tra cui anche quello dedicato ai rischi catastrofali.
I prodotti analizzati rispettano i requisiti previsti dalla normativa con riferimento ai rischi coperti, ai beni assicurati, ai danni indennizzabili, ai criteri di risarcimento, ai limiti applicabili a franchigie e scoperti e alle esclusioni. La struttura ricorrente dei prodotti prevede una copertura base, alla quale possono affiancarsi coperture opzionali per eventi o danni ulteriori, acquistabili mediante pagamento di un premio aggiuntivo. Nella quasi totalità dei casi, pari al 95%, la copertura base include anche prestazioni aggiuntive rispetto al contenuto minimo previsto dalla legge, purché collegate o funzionali alla copertura obbligatoria. Le garanzie opzionali riguardano in genere i danni indiretti da interruzione dell’attività, l’ampliamento dei beni assicurati, come merci, apparecchiature elettroniche e veicoli, oppure la copertura di altri rischi, quali eventi atmosferici, allagamenti e bombe d’acqua.
La copertura assicurativa base riguarda i danni materiali e diretti a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa, anche quando tali beni siano di proprietà di terzi. IVASS rileva che la maggioranza delle compagnie ha arricchito la copertura base con garanzie non espressamente previste dalla legge, ma direttamente connesse ai rischi catastrofali, allo scopo di ampliare i servizi offerti alle aziende assicurate.
Tra queste estensioni rientra, nel 58% delle compagnie, il rimborso dei danni materiali causati da eventi conseguenti alla calamità, come incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas o vapori. Nel 50% dei casi sono comprese le spese di salvataggio, cioè i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità o quelli prodotti dall’assicurato o da terzi per impedire o arrestare l’evento dannoso indennizzabile. Il 29% delle compagnie include le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro alla discarica autorizzata più vicina, talvolta comprendendo anche i residui pericolosi. Il 27% delle polizze prevede gli oneri di urbanizzazione e concessione edilizia per la ricostruzione e il ripristino dei beni assicurati, mentre il 39% contempla il rimborso degli onorari di periti, progettisti, tecnici o consulenti. Alcune compagnie includono nella copertura base anche danni a beni mobili, registrati e non, oggetti di valore personale, apparecchiature e arredi.
In linea con la normativa, le polizze esaminate assicurano esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio, oppure gli immobili la cui costruzione risale a un periodo in cui il titolo edilizio non era obbligatorio. Alcune polizze ammettono anche i fabbricati oggetto di sanatoria o quelli per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Oltre la metà delle polizze esclude espressamente i fabbricati in corso di costruzione, in coerenza con il fatto che l’obbligo riguarda le immobilizzazioni materiali e quindi fabbricati la cui costruzione sia ultimata. Il 41% delle polizze non assicura i fabbricati in ristrutturazione, ampliamento o rifacimento. In altri casi, le condizioni richiedono che il fabbricato sia in buone condizioni statiche e manutentive, non sia fatiscente, non agibile o di fatto inutilizzabile a causa di dissesti statici, mancanza di elementi strutturali o impiantistici, o comunque di condizioni tali da non consentirne l’utilizzabilità con semplici interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Due polizze non assicurano fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività. Il 27% delle polizze richiede inoltre specifiche caratteristiche costruttive, materiali di costruzione determinati, come materiali incombustibili, o tecniche costruttive particolari, quali quelle antisismiche o la bioedilizia. IVASS segnala che alcune condizioni di assicurabilità sono oggetto di attenzione per verificarne la coerenza con la legge e che l’Istituto sta intervenendo sulle compagnie interessate per i necessari approfondimenti.




