
Nell’allegata sentenza, la Corte d’Appello di Torino ha decretato che qualora il cliente contesti l’omissione di informazioni da parte dell’intermediario, è su quest’ultimo che grava l’onere della prova di aver invece tali informazioni fornito. Non escludono la gravità dell’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario le valutazioni dell’adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario “sicché il fatto che l’investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli”.
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