Obblighi informativi, l’onere della prova è in capo all’intermediario

Martelletto, Asta, Legge, Martello, Simbolo, Giudice

Nell’allegata sentenza, la Corte d’Appello di Torino ha decretato che qualora il cliente contesti l’omissione di informazioni da parte dell’intermediario, è su quest’ultimo che grava l’onere della prova di aver invece tali informazioni fornito. Non escludono la gravità dell’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario le valutazioni dell’adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario “sicché il fatto che l’investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli”.

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Alessandra Schofield

Iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, da oltre vent'anni sono vicina alle realtà associative di primo e di secondo livello degli Agenti d’assicurazione, prestando consulenza professionale nell’ambito della comunicazione. All’attivo ho anche un’esperienza nel mondo consumeristico. Attualmente collaboro con AUA Agenti UnipolSai Associati, dedicandomi a questo grande e coinvolgente progetto con passione ed entusiasmo.